Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/10/1954 |
Numero: | 1270 |
Sommario |
Art. 1. Alle formalità previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri |
Art. 2. Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio [...] |
§ 98.1.29524 - D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1270 [1].
Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia e sulle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
(G.U. 22 gennaio 1955, n. 17)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visti gli articoli 44 e 92 del suddetto Trattato;
Visti gli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile;
Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
Decreta:
Alle formalità previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri.
A tal fine, verificata l'autenticità delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni dell'Alta Autorità comportanti obbligazioni pecuniarie, egli cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti a norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.
Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1 e per l'apposizione, in calce a tali provvedimenti, della formula esecutiva predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 3 del