Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/06/1950 |
Numero: | 406 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato col decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602, è sostituito dal [...] |
Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario |
§ 98.1.29443 - D.P.R. 9 giugno 1950, n. 406.
Sostituzione dell'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.
(G.U. 5 luglio 1950, n. 151)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il decreto presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602, con il quale venne stabilita la misura dei canoni dovuti dai rivenditori generi di monopolio;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 76 delle disposizioni approvate col
"Il canone dovuto dai rivenditori generi di monopolio è commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le L. 300.000.
Sulla parte di reddito eccedente tale somma il canone è liquidato sulla base della seguente scala graduale:
da |
oltre |
L. |
300.000 |
fino |
a |
L. |
500.000 |
il 15% |
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500.000 |
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1.000.000 |
il 19% |
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1.000.000 |
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2.000.000 |
il 23% |
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2.000.000 |
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3.000.000 |
il 27% |
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3.000.000 |
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il 30% |
Il canone minimo è stabilito in L. 500 annue.
Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore".
Le disposizioni del precedente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.