Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/10/1948 |
Numero: | 1646 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 1075, parte seconda, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 [...] |
§ 98.1.29418 - D.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646. [1]
Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.
(G.U. 9 marzo 1949, n. 56)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con
Visto l'art. 1, n. 1, della
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
L'art. 1075, parte seconda, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con
"Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 460, e seguenti, per i renitenti residenti all'estero, e che rimpatriano dall'estero, è data facoltà ai Consigli di leva di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza anche dopo la chiusura della leva per gli iscritti per i quali, vagliati tutti gli elementi e le circostanze del caso, i Consigli stessi ritengano che nel fatto della mancata presentazione a visita a tempo debito sia da escludersi il dolo o il deliberato proposito di sottrarsi agli obblighi coscrizionali o di ritardarne l'adempimento.
Tutti coloro che a giudizio dei Consigli di leva non possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento.
Gli iscritti cancellati dalle liste generali dei renitenti devono essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed a loro riguardo si procederà - se del caso - o nel modo indicato dall'art. 164 oppure in quello indicato dall'art. 175 del presente regolamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del