Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/06/1996 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o [...] |
Art. 2. 1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il [...] |
Art. 3. 1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29223 - D.L. 3 giugno 1996, n. 304 [1].
Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali.
(G.U. 3 giugno 1996, n. 128)
1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della
2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del
3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della
1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della
1. L'articolo 4 del
"Art. 4. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del
1. All'articolo 17 del
a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del
2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 20-bis, comma 2,