§ 98.1.29223 - D.L. 3 giugno 1996, n. 304 .
Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/06/1996
Numero:304


Sommario
Art. 1.      1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o [...]
Art. 2.      1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il [...]
Art. 3.      1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29223 - D.L. 3 giugno 1996, n. 304 [1].

Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali.

(G.U. 3 giugno 1996, n. 128)

 

     Art. 1.

     1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

     2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

     3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 31 luglio 1996. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario ad acta di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse.".

     2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 20-bis, comma 2, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 1, del presente decreto.