Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/09/1994 |
Numero: | 551 |
Sommario |
Art. 1. Definizione delle violazioni edilizie |
Art. 2. Contributi di concessione |
Art. 3. Disposizioni in materia di abusivismo di necessità e di opere non residenziali |
Art. 4. Commissari ad acta |
Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica |
Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie |
Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche |
Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia |
Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia |
Art. 10. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS |
Art. 11. Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
Art. 12. Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 98.1.28737 - D.L. 27 settembre 1994, n. 551 [1].
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
(G.U. 27 settembre 1994, n. 226)
Capo I
Regolarizzazione di violazioni edilizie e misure diverse
Art. 1. Definizione delle violazioni edilizie
1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della
2. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla
4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma terzo, della
6. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 ottobre 1994, dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra, ovvero l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla
7. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione di cui al presente articolo sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, che sono riformulate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della
9. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della
10. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della
11. All'articolo 32 della
"Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.".
12. All'articolo 32 della
"Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al
13. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies del
14. All'articolo 31 della
"Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale".
Art. 2. Contributi di concessione
1. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata, una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella allegata tabella B, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della
2. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 1, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della
3. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della
4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 4, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 1 e 2. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.
7. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed al presente articolo non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto della
10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del
Art. 3. Disposizioni in materia di abusivismo di necessità e di opere non residenziali
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, i criteri di formazione ed i contenuti dei programmi di intervento, nonché le modalità di concessione dei finanziamenti.
2. I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo.
3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e di lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'articolo 1.
4. Le somme di cui al comma 3, versate all'entrata dello Stato, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
5. Per le opere aventi caratteristiche di abusi di necessità, la misura dell'oblazione di cui all'articolo 1 è ridotta percentualmente in relazione ai limiti di reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dall'allegata tabella C. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui all'articolo 1, comma 6.
6. Sono considerati abusi di necessità ai fini della riduzione dell'oblazione di cui al comma 5 le opere adibite ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare, qualora vi sia relazione di parentela entro il terzo grado, o di affinità entro il secondo grado, nonché convivenza da almeno due anni, aventi consistenza non superiore a quella indicata all'articolo 1, comma 1, nelle zone indicate nell'allegata tabella C. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
7. Il reddito di riferimento di cui al comma 5 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente dal possessore, ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai possessori dell'immobile.
8. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 5, venga trasferito a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, maggiorata degli interessi di mora nella misura legale.
9. Le somme in eccedenza corrisposte ai sensi dell'articolo 1 del
10. All'oblazione calcolata ai sensi dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, quinto comma, della
Art. 4. Commissari ad acta
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica
1. All'articolo 39, comma 1, della
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".
2. All'articolo 39 della
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.".
3. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della
Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi del presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della
2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della
Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto.
2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato.
4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.
6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti.
7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.
8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.
9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
10. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.
12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.
Capo II
Norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimentiin materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia
Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
1. Alla
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.".
3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «il direttore dei lavori» sono inserite le seguenti:
", con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia,".
4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: “Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.".
5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.".
6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'art. 9 del
7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: "varianti non essenziali, nonchè di".
8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.".
9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.".
10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma.".
11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente: "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 (1) dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.".
Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia
1. L'articolo 13 della
2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.
3. Per le opere di cui all'articolo 26 della
4. L'articolo 4 del
"Art. 4 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.
3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della
4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla
5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della
6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.
7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.
8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.".
Art. 10. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS
1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con
2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del
3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del
Art. 11. Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del
2. Le disposizioni del comma 1 sostituiscono quelle dell'articolo 22 del
Art. 12. Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche
1. Il comma 4-bis dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
«4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della
4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;
b) che lo studio della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.
4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A (Art. 1, comma 6)
Importo fisso da versare entro il 31 ottobre 1994
Tipologia di abuso |
Importo dovuto Lire |
Opere edilizie fino a 100 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
800.000 |
Opere edilizie fino a 200 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2.000.000 |
Opere edilizie fino a 400 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4.000.000 |
Opere edilizie fino a 750 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
7.000.000 |
Tabella B (art. 2, comma 1)
Contributi di concessione ripartiti per popolazione del comune
Numero abitanti |
Nuove costruzioni ampliamenti Lire/mq |
Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/mq |
Fino a 3.000 |
30.000 |
15.000 |
Da 3.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . |
60.000 |
30.000 |
Da 20.001 a 100.000 . . . . . . . . . . . . . |
90.000 |
45.000 |
Da 100.001 a 300.000 . . . . . . . . . . . . |
120.000 |
60.000 |
Oltre i 300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
150.000 |
75.000 |
Tabella C (art. 3, comma 5)
Modalità di determinazione dell'oblazione dovuta nei casi di abusivismo di
necessità
a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente):
|
Percentuale di riduzione |
Limiti di reddito fino a: |
|
1) lire 15.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
50% |
2) lire 25.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
30% |
3) lire 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
25% |
b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito: Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):
|
Percentuale di riduzione |
Limiti di reddito fino a: |
|
1) lire 24.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
50% |
2) lire 40.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
30% |
3) lire 48.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
25% |
c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile[ da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]: 1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:
Zone |
Valori di calcolo |
1.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,85 |
1.2) zona edificata periferica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 |
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,20 |
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,20 |
1.5) centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,30 |
2) Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:
Zone |
Valori di calcolo |
2.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,85 |
2.2) centro edificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 |
2.3) centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,10 |
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 61,