Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/07/1994 |
Numero: | 464 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività) |
Art. 2. (Funzioni dell'Ente) |
Art. 3. (Finanziamento delle attività) |
Art. 4. (Patrimonio dell'Ente) |
Art. 5. (Organi dell'Ente) |
Art. 6. (Il presidente) |
Art. 7. (Il consiglio) |
Art. 8. (L'amministratore) |
Art. 9. (Il comitato consultivo) |
Art. 10. (Il collegio dei revisori) |
Art. 11. (Ordinamento contabile) |
Art. 12. (Il personale) |
Art. 13. (Rappresentanza in giudizio) |
Art. 14. (Regolamenti di attuazione) |
Art. 15. (Norme transitorie) |
Art. 16. (Controlli comunitari) |
Art. 17. (Norme di copertura) |
Art. 18. (Condono previdenziale) |
Art. 19. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28706 - D.L. 25 luglio 1994, n. 464.
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.
(G.U. 26 luglio 1994, n. 173)
Art. 1. (Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività)
1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla
2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.
5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A) e in particolare in quelli relativi al patrimonio e la personale.
Art. 2. (Funzioni dell'Ente)
1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:
a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;
c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea.
2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:
a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;
b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;
c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione Europea;
d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.
3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.
Art. 3. (Finanziamento delle attività)
1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.
Art. 4. (Patrimonio dell'Ente)
1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.
2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.
Art. 5. (Organi dell'Ente)
1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio;
c) l'amministratore;
d) il comitato consultivo;
e) il collegio dei revisori.
2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.
3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agro-industriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.
4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.
Art. 6. (Il presidente)
1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.
Art. 7. (Il consiglio)
1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;
b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;
c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.
Art. 8. (L'amministratore)
1. L'amministratore è nominato dal presidente.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
a) la durata dell'incarico;
b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;
d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;
e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.
Art. 9. (Il comitato consultivo)
1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
b) i compiti del comitato.
Art. 10. (Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del
a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;
b) due dal Ministro del tesoro;
c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.
5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficenza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.
6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.
7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.
8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 11. (Ordinamento contabile)
1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.
2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della
3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla
4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della
5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.
7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.
Art. 12. (Il personale)
1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della
3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del
4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.
5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della
Art. 13. (Rappresentanza in giudizio)
1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 14. (Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 15. (Norme transitorie)
1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla
2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della
3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla
4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla
5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.
Art. 16. (Controlli comunitari)
1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società per azioni, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a. per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del
3. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.
4. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del
5. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea.
6. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Art. 17. (Norme di copertura)
1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1994, lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e lire 30.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'EIMA, che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 30.000 milioni per l'anno 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. (Condono previdenziale)
1. I termini del 31 luglio 1994 previsti dall'articolo 21 del
Art. 19. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.