§ 98.1.28340 - D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 .
Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1992
Numero:510


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con [...]
Art. 2.      1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per [...]
Art. 3.      1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28340 - D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 [1].

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

(G.U. 31 dicembre 1992, n. 306)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

     2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso art. 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'art. 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto art. 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

     3. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni in materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

     4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonchè dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed al richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

     5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

     6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

     7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

     8. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

     9. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1972 opzione irrevocabile ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

     10. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

     2. Qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

     3. L'accertamento provvisorio cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

 

          Art. 3.

     1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 1993, n. 423, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.