Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/1991 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. Elenco di sedi non richieste |
Art. 2. Trasferimenti di ufficio |
Art. 3. Ulteriori trasferimenti di ufficio |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.28217 - D.L. 31 maggio 1991, n. 163 [1].
Trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti.
(G.U. 31 maggio 1991, n. 126)
Art. 1. Elenco di sedi non richieste
1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'art. 192 del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.
Art. 2. Trasferimenti di ufficio
1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni.
2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per ecesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5. Se tale scarto è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.
4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.
5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.
6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.
7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.
Art. 3. Ulteriori trasferimenti di ufficio
1. I magistrati trasferiti di ufficio a norma del presente decreto non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento di ufficio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,