Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/07/1986 |
Numero: | 328 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi [...] |
Art. 2. 1. Lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo [...] |
Art. 3. 1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che |
Art. 4. 1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 [...] |
Art. 5. [2] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27883 - D.L. 3 luglio 1986, n. 328 [1].
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.
(G.U. 4 luglio 1986, n. 153)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del
a) per il personale maschile: 1,60 punti;
b) per il personale femminile: 4,00 punti;
c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera b), del
3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del
4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 5.607 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.
6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.
1. Lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 3.465 miliardi per l'anno 1988 e in lire 1.440 miliardi per il periodo 1989-97, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla
1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.
2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.
3. Nel caso in cui non siano stati dedotti, gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo soppresso dalla legge di conversione.