Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 605 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente art. 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1977, n. [...] |
§ 98.1.27832 - Legge 12 agosto 1982, n. 605.
Modifiche all'art. 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
(G.U. 26 agosto 1982, n. 235)
L'art. 22 della
"Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'art. 2 della
La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'art. 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo".
Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente art. 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6 della