§ 98.1.27663 - D.L. 16 novembre 1981, n. 647 .
Intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/11/1981
Numero:647


Sommario
Art. 1.      Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nelle aziende controllate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema e per consentire la prosecuzione dell'attività nelle [...]
Art. 2.      All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29 n. III, della [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27663 - D.L. 16 novembre 1981, n. 647 [1].

Intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico.

(G.U. 17 novembre 1981, n. 316)

 

     Art. 1.

     Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nelle aziende controllate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema e per consentire la prosecuzione dell'attività nelle aziende stesse, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da assegnare all'Ente autonomo di gestione per il cinema, allo scopo di fronteggiare gli impegni contrattuali assunti dall'Ente stesso e dalle società in esso inquadrate con priorità per quelli attinenti al personale dipendente.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29 n. III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento concernente conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.