Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/07/1974 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato |
Art. 2. Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 98.1.27486 - D.L. 8 luglio 1974, n. 265 [1].
Modifica ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, contenente norme sulla navigazione da diporto.
(G.U. 11 luglio 1974, n. 181)
L'art. 52 della
"Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 31 dicembre 1974".
Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge.