§ 98.1.26575 - Legge 11 luglio 1989, n. 251.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1989
Numero:251


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle [...]


§ 98.1.26575 - Legge 11 luglio 1989, n. 251.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

(G.U. 14 luglio 1989, n. 163)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole da: "sono trattati gli affari civili" fino a: "dal magistrato addetto" sono sostituite dalle seguenti: "sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto";

     al comma 1, le parole: "di previdenza e assistenza obbligatorie" sono soppresse;

     al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1".