§ 98.1.26411 - Legge 14 febbraio 1987, n. 37 .
Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal [...]
Art. 2.      1. L'art. 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal [...]
Art. 3.      1. L'alinea del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. [...]
Art. 4.      1. Il primo periodo del settimo comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]
Art. 5.      1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'art. 160 del regolamento di [...]
Art. 6.      1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'art. 190 del regolamento di [...]
Art. 7.      1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il numero 10 dell'art. 221 del [...]
Art. 8.      1. Per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, si intende per [...]
Art. 9.      1. I motoveicoli a quattro ruote di cui all'art. 2, lettera e), della presente legge non sono soggetti alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti emanati in [...]


§ 98.1.26411 - Legge 14 febbraio 1987, n. 37 [1].

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonchè disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli.

(G.U. 23 febbraio 1987, n. 44)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24. (Ciclomotori). – 1. Ciclomotori sono veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

     a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;

     b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri/ora.

     2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25 (Motoveicoli). – 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

     a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

     b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

     c) motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

     d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26;

     e) quadricicli a motore; veicoli a quattro-ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose, al trasporto promiscuo di persone e di cose, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri/ora.

     2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.

     3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi".

 

          Art. 3.

     1. L'alinea del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente:

     "Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:"

 

          Art. 4.

     1. Il primo periodo del settimo comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti, psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento".

 

          Art. 5.

     1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'art. 160 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, fermo restando che il limite di velocità prescritto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla presente legge, per i ciclomotori è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa chilogrammi 70 ± 5) senza ausilio di pedali.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'art. 190 del regolamento di esecuzione di cui all'art. 5 della presente legge per estendere le prove ivi previste ai motoveicoli a quattro ruote.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il numero 10 dell'art. 221 del regolamento di esecuzione di cui all'art. 5 della presente legge, fermo restando che le verifiche e le prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano la verifica in piano delle masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi.

 

          Art. 8.

     1. Per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 chilometri orari come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei motoveicoli, dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole.

 

          Art. 9.

     1. I motoveicoli a quattro ruote di cui all'art. 2, lettera e), della presente legge non sono soggetti alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942, concernente la ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea.


[1]  Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.