§ 22.5.19 - L. 16 dicembre 1966, n. 1112.
Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:16/12/1966
Numero:1112


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 22.5.19 - L. 16 dicembre 1966, n. 1112. [1]

Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano.

(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325).

 

     Art. 1.

     I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati.

 

     Art. 2.

     Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.

 

     Art. 3.

     E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi "cuoio" "pelle" e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di "pellame" e "pelletteria", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1.

     E' altresì vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia" o "pellicceria", oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

 

     Art. 5.

     Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L. 14 gennaio 2013, n. 8, fatta rivivere dall'art. 26 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 e nuovamente abrogata dall'art. 11 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68.