§ 93.2.4D - Legge 14 agosto 1974, n. 394.
Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:14/08/1974
Numero:394


Sommario
Art. 1.      I commi terzo e settimo dell'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e [...]
Art. 2.      Il comma terzo dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato [...]
Art. 3.      Al quarto comma dell'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato [...]
Art. 4.      I titolari di servizi da piazza ai quali, per effetto del disposto di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sia stata revocata la licenza hanno diritto ad ottenere nuovamente la [...]


§ 93.2.4D - Legge 14 agosto 1974, n. 394. [1]

Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62.

(G.U. 31 agosto 1974, n. 227)

 

     Art. 1.

     I commi terzo e settimo dell'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     "Chi guida veicoli a motore non può avere superato:

     a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

     b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone".

     "Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila".

 

          Art. 2.

     Il comma terzo dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali è effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

     a) dei mutilati e minorati fisici;

     b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

     c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80;

     d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

 

          Art. 3.

     Al quarto comma dell'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 6 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è aggiunto il seguente periodo:

     "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici".

 

          Art. 4.

     I titolari di servizi da piazza ai quali, per effetto del disposto di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sia stata revocata la licenza hanno diritto ad ottenere nuovamente la licenza stessa, anche in soprannumero, rispetto alla dotazione organica esistente nel comune.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.