Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 31/07/2005 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 94.1.d4 - L. 31 luglio 2005, n. 160.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.
(G.U. 13 agosto 2005, n. 188)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti,
esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa,
desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,
sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonchè l'importanza di tutelare l'incolumità fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive,
nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
A tal fine la Parte italiana assisterà gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attività sarà in seguito denominato «Assistenza».
Art. 2.
L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verrà fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:
smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;
riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;
bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.
Art. 3.
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono:
per la Parte Italiana - Ministero delle Attività Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Società Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo;
per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.
Art. 4.
1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumerà la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti. Il Comitato è convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di:
garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione;
vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche;
individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo; dirimere le controversie che dovessero originarsi nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti;
monitorare le attività operative dell'Unità di Gestione Progettuale.
Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualità di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato. Le decisioni verranno adottate per consenso.
2. Per lo svolgimento delle attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato costituirà una «Unità di Gestione Progettuale» integrata.
I costi di funzionamento dell'Unità di Gestione Progettuale saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'articolo 1 del presente Accordo.
Il Comitato, di cui al primo comma del presente articolo, provvederà con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unità di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.
Art. 5.
1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere approvato dal Comitato, avverrà in base a specifici contratti, che verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione sottoscritta dal Committente e dall'Unità di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale.
3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procederà tramite la stipula di Accordi esecutivi.
Art. 6.
1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione e/o acquistati con i fondi della Parte Italiana secondo quanto previsto dal presente Accordo, conformemente alle procedure concordate tra le Parti e alle clausole dei singoli Contratti o Accordi esecutivi.
2. L'organizzazione russa - destinataria dell'assistenza o committente - assumerà l'impegno di provvedere all'esercizio e alla manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla conservazione dei materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi della Parte Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e materiali esclusivamente nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1 del presente Accordo.
Le forniture delle apparecchiature e dei materiali, importati in Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformità alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
Art. 7.
La Parte Russa assicurerà la tempestiva emissione, inter alia, di licenze, permessi, benestare, nonchè dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti. La Parte Russa metterà a disposizione i dati e le informazioni necessari all'attuazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. La Parte Russa consentirà l'accesso al territorio dei siti e ai siti stessi necessario alla realizzazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della Federazione Russa, tale accesso dovesse risultare limitato, nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite procedure reciprocamente accettabili. Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite anche le procedure e l'entità delle informazioni che dovranno essere trasferite.
Art. 8.
1. L'organizzazione Russa - destinataria dell'Assistenza - tiene debita contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte Italiana e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicità regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o come diversamente concordato.
2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno diritto, entro sessanta giorni dall'invio di tale richiesta, di effettuare un controllo dell'utilizzo di qualsiasi forma di Assistenza fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo, se possibile nei luoghi dove tale Assistenza viene fornita o utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o dall'interruzione anticipata di un determinato progetto, sempre che nell'Accordo Esecutivo non sia stato indicato un diverso periodo. I dettagli pratici di tali revisioni dei conti e di auditing vengono stabiliti negli Accordi Esecutivi.
Art. 9.
Il presente Accordo non prevede lo scambio di informazioni che costituiscano segreto di Stato della Federazione Russa o rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana.
Le informazioni trasmesse conformemente al presente Accordo o generate a seguito della sua attuazione e considerate da una delle Parti sensibili o confidenziali dovranno essere definite espressamente. I documenti trasmessi in conformità al presente Accordo o risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato.
Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verrà effettuato conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che riceverà dette informazioni, e tali informazioni non verranno divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla realizzazione del presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni.
Conformemente alla legislazione russa dette informazioni verranno trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse sarà garantita una adeguata protezione.
Conformemente alla legislazione italiana dette informazioni verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e trasmesse in via confidenziale». Ad esse sarà garantita una adeguata protezione. Le Parti limiteranno al massimo il numero delle persone che hanno l'accesso alle informazioni definite «confidenziali» o «sensibili».
Art. 10.
Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale già esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla proprietà intellettuale sviluppata nell'ambito del presente Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.
Art. 11.
1. La Parte Russa esenterà l'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili. La Parte Russa prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale all'assistenza fornita nell'ambito di questo Accordo. Tali provvedimenti includono l'emanazione di lettere da parte delle competenti autorità locali e regionali che confermino la non applicabilità dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo. Tali lettere di conferma, relativamente alle località e alle regioni in cui si realizzeranno i progetti in conformità al presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti.
2. La Parte Russa esenterà sul territorio della Federazione Russa le remunerazioni delle persone fisiche straniere e dei cittadini russi abitualmente non residenti nella Federazione Russa dalle imposte sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri tributi di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali persone in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente comma, la Parte Russa non avrà alcun obbligo nei confronti delle persone che percepiscono tali remunerazioni per quanto concerne il sistema di previdenza sociale o altri fondi statali.
3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti, fornitori e subfornitori potranno importare nella Federazione Russa ed esportare da essa apparecchiature, merci, materiali o servizi necessari alla realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle disposizioni riguardanti la fornitura dell'Assistenza, le importazioni ed esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi doganali, tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o tributi simili.
4. Le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio della Federazione Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o da altri tributi con riferimento ad attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione Russa per la realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del presente Accordo, così come per lavori effettuati e servizi resi entro il territorio della Federazione Russa.
5. L'imposizione di tributi verrà considerata un valido motivo per sospendere o interrompere un progetto dell'Assistenza, o per impedirne l'inizio.
6. La Parte Russa è responsabile per le procedure che assicurano l'espletamento di quanto previsto da questo articolo. I documenti necessari saranno emessi dall'autorità competente.
Art. 12.
1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, nè promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, dei contraenti, dei subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali arrecati alle proprietà della Federazione Russa come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.
2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da loro azioni premeditate, la Parte Russa provvederà alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, nè promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, di qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente al presente Accordo, per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa.
3. Su richiesta della Parte Italiana, la Parte Russa o un suo rappresentante autorizzato rilascerà una Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore a conferma di quanto disposto dal presente Accordo. Un modello della detta Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile si allega come parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti, in caso di necessità, possono tenere consultazioni su questioni concernenti le richieste d'indennizzo e i procedimenti giudiziari di cui al presente articolo.
5. Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla responsabilità civile, di cui al comma 2 del presente articolo, verrà effettuato tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua valuta nazionale.
6. La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i consulenti, i fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e il loro personale hanno la facoltà di sottoporre ogni controversia derivante dagli obblighi previsti dal presente articolo a giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) qualora non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile entro novanta giorni dalla sua presentazione alla Parte Russa. Ogni decisione dell'arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in controversia.
7. Nulla di questo articolo dovrà essere interpretato come riconoscimento della giurisdizione di qualsiasi foro o corte al di fuori della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di parti terze, nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma 2 del presente articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente articolo e i casi in cui la Federazione Russa si sia assunta l'obbligo di accettare e di eseguire la sentenza di una corte basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali.
8. Nulla del presente articolo dovrà essere interpretato come rinuncia all'immunità delle Parti in relazione alle eventuali richieste d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate ad una qualsiasi delle Parti.
9. I termini utilizzati nel presente articolo vengono interpretati come segue:
«Incidente nucleare»: qualsiasi incidente o una serie di incidenti che arrechino danno nucleare;
«Danno nucleare»:
(i) morte, lesioni corporali di qualsiasi natura, qualsiasi perdita di beni o danno a beni che siano originati o derivati dalle proprietà radioattive o da una combinazione di proprietà radioattive con proprietà tossiche, esplosive o da altre proprietà pericolose del combustibile nucleare o dei prodotti o rifiuti nucleari presenti in un impianto nucleare, o di materiale nucleare proveniente da un impianto nucleare, prodotto in esso o ad esso destinato;
(ii) qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori sopra menzionati o derivati da essi, se ciò è previsto dalla legge del foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e,
(iii) se ciò è previsto dalla legge dello Stato nel quale è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile di un impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di qualsiasi natura, che siano originati o causati da radiazioni ionizzanti di altro tipo emesse da qualsiasi altra fonte di radiazione all'interno di un impianto nucleare.
10. Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno nucleare e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare e da uno o più incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura in cui non può essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verrà, ai fini del presente Accordo, considerato come Danno nucleare arrecato da detto Incidente nucleare.
Art. 13.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali esse abbiano aderito.
Art. 14.
1. Le controversie originate dall'interpretazione di singole disposizioni del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno avviate non oltre novanta giorni dalla data dell'invio della notifica da una delle Parti all'altra. In caso di necessità le controversie saranno portate all'esame del Comitato.
2. Qualora i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a quanto disposto dal presente Accordo, prevarrà quest'ultimo.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate, previo accordo scritto tra le Parti.
Art. 15.
1. I1 presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avrà la durata di dieci anni.
2. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prorogata per periodi biennali, se nessuna delle Parti invierà all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza del presente Accordo.
3. Gli obblighi assunti in conformità agli articoli 6, 8, 10, 11, 12 e 14 del presente Accordo restano in vigore indipendentemente da ogni successivo trasferimento dei diritti di proprietà dei beni, apparecchiature o materiali oggetto dell'Assistenza, anche in caso di cessazione della validità del presente Accordo o oltre la data di scadenza dello stesso.
4. Anche in caso di un'eventuale cessazione di validità del presente Accordo o di scadenza dello stesso, esso continuerà ad essere applicato a qualsiasi Contratto o Accordo Esecutivo, di cui le Parti concordino una proroga, per il periodo di validità di tale Contratto o Accordo Esecutivo.
5. Nel caso in cui la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963 (di seguito denominata «Convenzione di Vienna») e il Protocollo Congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi 1 del 21 settembre 1988 (di seguito denominato «Protocollo Congiunto») entrino in vigore per la Federazione Russa, e la Convenzione di Vienna oppure la Convenzione di Parigi sulla responsabilità nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 e il Protocollo Congiunto entrino in vigore per la Repubblica Italiana, la Parte Italiana ha facoltà, a sua discrezione e previa notifica scritta alla Parte Russa, di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente Accordo tra le Parti in rapporto a qualsiasi attività realizzata conformemente all'Accordo per la quale siano applicabili tali trattati. Le Parti si daranno reciproca comunicazione scritta in merito alle date di entrata in vigore di tali trattati sui rispettivi territori.
Concluso a Roma il 5 novembre 2003 in due esemplari originali, redatti in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
1 Convenzione di Parigi sulla responsabilità nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960
Allegato
MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITA' CIVILE NUCLEARE
emessa dal Ministero per l'energia atomica della Federazione Russa
indirizzata a [Contraente]1
Egregi Signori,
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sono Parti dell'Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari russi radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato in Roma il 5 novembre 2003 (in seguito denominato «Accordo»).
Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per conto del Governo della Federazione Russa, conferma con la presente che [il Contraente] ha stipulato, in conformità all'articolo 5 dell'Accordo, un [Accordo Esecutivo o Contratto] con il [Destinatario] in [data] per fornire aiuto tecnico (Assistenza) per la realizzazione del progetto denominato [nome del progetto]. Le persone fisiche e giuridiche indicate nella lista allegata sono: personale, subcontraenti, fornitori, subfornitori e consulenti di [denominazione del Contraente], che forniranno le attrezzature, le merci ed i servizi in conformità a [Accordo Esecutivo o Contratto]. Il [Contraente] può modificare questa lista di volta in volta previa notifica al Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa o a un suo rappresentante delegato alla realizzazione del [denominazione del progetto].
Il Ministero della Federazione Russa per l'Energia Atomica, agendo per conto del Governo della Federazione Russa, conferma che, in conformità ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 dell'Accordo:
a) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, nè promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti del [Contraente], del loro personale, dei contraenti, subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che può essere modificata di volta in volta, per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali, arrecati alle proprietà della Federazione Russa come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Resta inteso che il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.
b) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da azioni premeditate, esso provvederà alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo e non promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti di [denominazione del Contraente], del suo personale, di qualsiasi subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che può essere modificata di volta in volta, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente all'Accordo per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa.
Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per conto del governo della Federazione Russa, riconosce che qualsiasi, disputa, controversia o richiesta d'indennizzo derivanti dalla presente Lettera di conferma sull'esonero dalla responsabilità civile, o attinenti ad essa, ivi inclusa la sua esistenza e validità, verrà esaminato e risolto in via definitiva attraverso giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale UNCITRAL, qualora entro novanta giorni dalla sua presentazione all'esame del Governo della Federazione Russa non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile. L'Autorità nominata ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL è la Camera di Commercio di Stoccolma. Il luogo dell'Arbitrato è l'Istituto per l'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, città di Stoccolma, Svezia e la legge applicabile è quella svedese. Laddove il Regolamento arbitrale UNCITRAL non venisse applicato ad una specifica situazione, il Tribunale dell'Arbitrato stabilirà come procedere ulteriormente.
La presente Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile entrerà in vigore con la firma del Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agente per conto del Governo della Federazione Russa, e avrà vigore conformemente all'Accordo.
(firma)
(Titolo)
(Rappresentante delegato del Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa)
(data)
1 E' opportuno inviare una notifica al Governo dello Stato in cui il contraente svolge la propria attività.