Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 27/12/1977 |
Numero: | 1085 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in [...] |
Art. 3. La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione [...] |
§ 94.1.608 - Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
(G.U. 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della convenzione stessa.
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