§ 93.9.3b - Legge 4 febbraio 1967, n. 29.
Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:04/02/1967
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della [...]


§ 93.9.3b - Legge 4 febbraio 1967, n. 29.

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(G.U. 24 febbraio 1967, n. 49).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

     "Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

     Esercizi:

1961-62

L.

5.000.000.000

1962-63

"

10.000.000.000

1963-64

"

10.000.000.000

1964 (II sem.)

"

5.000.000.000

1965

"

10.000.000.000

1966

"

10.000.000.000

1967

"

13.000.000.000

1968

"

14.000.000.000

1969

"

13.000.000.000

1970

"

10.000.000.000

 

          Art. 2.

     Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.