§ 93.9.38 - Legge 28 aprile 1971, n. 287.
Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:28/04/1971
Numero:287


Sommario
Art. 1.      L'art. 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Sarà stipulata una nuova convenzione con ciascuno degli enti concessionari di autostrade - quale che sia la norma di legge in base alla quale la concessione è stata assentita, ad esclusione di [...]
Art. 3.      Alla convenzione di cui al precedente art. 2 dovrà essere allegato, oltre che un nuovo progetto di massima aggiornato, anche un nuovo piano finanziario, che ne fa parte integrante, e che sarà [...]
Art. 4.      Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'art. 2 sia già scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del [...]
Art. 5.      Le convenzioni di cui al precedente art. 2, ed i relativi allegati, potranno essere, a richiesta tanto dell'ente concedente quanto di quello concessionario e con le forme di cui al successivo [...]
Art. 6.      Nel caso che uno stesso ente concessionario sia o divenga titolare di più concessioni riferite a tratti autostradali contigui, complementari, o comunque tra loro connessi, queste saranno [...]
Art. 7.      Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonchè i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga [...]
Art. 8.      Gli enti concessionari dovranno sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Art. 9.      L'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, dall'art. 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 - convertito nella [...]
Art. 10.      Per l'attuazione della presente legge è confermato il regime fiscale di cui all'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Art. 11.      E' sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo [...]
Art. 12.      Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.


§ 93.9.38 - Legge 28 aprile 1971, n. 287.

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale.

(G.U. 1 giugno 1971, n. 137)

 

     Art. 1.

     L'art. 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico dell'intera autostrada e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione, saranno devoluti allo Stato, quale canone di concessione, i diritti di pedaggio effettivamente e complessivamente introitati, dedotte, nei limiti di cui ai successivi commi, tutte le spese di esercizio, comprese le spese di gestione e di amministrazione, quelle di manutenzione ordinaria e gli oneri finanziari e tributari, nonchè gli ammortamenti finanziario e industriale, l'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nonchè, infine, l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario.

     Le spese e gli oneri, di cui al precedente comma, saranno deducibili, solo in quanto effettivamente sostenuti e regolarmente giustificati, entro il limite percentuale di essi previsto nel piano finanziario e sue eventuali modificazioni; l'ammontare dell'accantonamento annuo per innovazioni, ammodernamento e completamenti non potrà superare il 10 per cento dell'effettivo e complessivo introito lordo annuale per diritti di pedaggio.

     Il dividendo, di cui al precedente primo comma, non potrà essere comunque superiore all'8 per cento del capitale dell'ente concessionario, dopo le assegnazioni a riserva legale.

     Al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, dovranno essere devolute allo Stato, oltre a tutte le attività reversibili, le quote non utilizzate sia dell'accantonamento, che dell'ammortamento industriale, di cui ai precedenti commi".

 

          Art. 2.

     Sarà stipulata una nuova convenzione con ciascuno degli enti concessionari di autostrade - quale che sia la norma di legge in base alla quale la concessione è stata assentita, ad esclusione di quelle indicate dall'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni - che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Con la stipula della nuova convenzione, di cui al precedente comma, troveranno applicazione gli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora detti articoli non fossero già applicati.

 

          Art. 3.

     Alla convenzione di cui al precedente art. 2 dovrà essere allegato, oltre che un nuovo progetto di massima aggiornato, anche un nuovo piano finanziario, che ne fa parte integrante, e che sarà redatto prendendo a base di esso gli elementi ed i dati sia dell'investimento complessivo (tanto per il costo delle opere, che per gli oneri finanziari), sia degli oneri e spese di esercizio, sia del volume dei traffici e dei relativi introiti. Detti elementi e dati saranno desunti, per la parte a consuntivo, dai bilanci regolarmente approvati, e, per il futuro, saranno determinati sulla base di progetti, stime e previsioni aggiornati e, per gli introiti, sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 7.

     In detta convenzione saranno indicati i casi in cui potranno essere appottati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione.

     In essa dovrà, altresì, prevedersi:

     1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade [1] ;

     2) che facciano parte del collegio sindacale o dei revisori dei conti degli enti concessionari un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS.

     Qualora debba provvedersi a innovazioni, ammodernamenti e completamenti, la nuova convenzione ed il relativo piano finanziario allegato dovranno indicarli specificamente e fissarne i termini e le modalità di realizzazione.

     Per gli enti concessionari di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la nuova convenzione dovrà altresì regolare tanto la trasformazione del contributo percentuale in un importo capitale annuo, per trenta anni, corrispondente alla percentuale determinata nell'originaria convenzione sul costo complessivo delle opere in essa previsto, quanto le modalità di corresponsione del contributo come sopra trasformato.

 

          Art. 4.

     Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'art. 2 sia già scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del supero del gettito dei diritti di pedaggio, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni, troverà applicazione in base al nuovo piano finanziario, ferma restando la data originariamente prevista per l'inizio della devoluzione.

 

          Art. 5.

     Le convenzioni di cui al precedente art. 2, ed i relativi allegati, potranno essere, a richiesta tanto dell'ente concedente quanto di quello concessionario e con le forme di cui al successivo art. 7, successivamente modificate, per adeguarle ad eventuali mutate e sopravvenute situazioni ed esigenze. In tal caso, fermo restando l'ammontare del contributo dello Stato, potrà essere accordata una congrua proroga della concessione.

     Le disposizioni di cui al precedente comma saranno applicate anche a nuove concessioni relative alla costruzione ed esercizio di autostrade che verranno assentite ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 6.

     Nel caso che uno stesso ente concessionario sia o divenga titolare di più concessioni riferite a tratti autostradali contigui, complementari, o comunque tra loro connessi, queste saranno unificate in una nuova concessione avente un'unica scadenza, non eccedente la durata dell'ultima concessione assentita e determinata dall'equilibrio di un nuovo ed unico piano finanziario, facente parte integrante della nuova stipulanda convenzione.

 

          Art. 7.

     Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonchè i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.

     Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risulterà necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.

 

          Art. 8.

     Gli enti concessionari dovranno sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     L'ANAS potrà richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovrà tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale.

     L'ANAS dovrà pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi e delle perizie entro sei mesi dalla loro presentazione.

     Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica, inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dagli enti concessionari.

 

          Art. 9.

     L'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, dall'art. 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 - convertito nella legge 13 maggio 1965, numero 431 - e dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è sostituito dal seguente:

     "Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

     I concessionari suddetti, anche in deroga all'art. 2410 del codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

     I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da società per azioni, a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto dal piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

     I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'art. 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

     La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

     A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

     Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo art. 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo".

     Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale di cui al presente articolo, alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli articoli 4, per la parte relativa ai mutui accordati agli enti concessionari di autostrade, e 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, saranno imputati al fondo centrale di garanzia, istituito con l'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

 

          Art. 10.

     Per l'attuazione della presente legge è confermato il regime fiscale di cui all'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

 

          Art. 11.

     E' sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo programma economico nazionale.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 


[1]  Numero così sostituito dall'art. 19 della L. 30 aprile 1999, n. 136.