Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 91. Statistica |
Capitolo: | 91.3 istat |
Data: | 07/09/2010 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Compiti dell'ISTAT |
Art. 3. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica |
Art. 4. Consiglio |
Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna |
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali |
§ 91.3.100 - D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.
Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.
(G.U. 7 ottobre 2010, n. 235)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della
Visto l'articolo 26 del
Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del
Visto l'articolo 10-bis del
Visto il
Visto il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93;
Visto il
Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g);
Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Disposizioni generali
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 26 del
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al
Art. 2. Compiti dell'ISTAT
1. L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.
2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del
a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto
b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;
c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonchè a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della
Art. 3. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
1. Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del
2. Il comitato è composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;
e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
Art. 4. Consiglio
1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3;
c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della
a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonchè degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre;
b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale può essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale è corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi;
c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca;
d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti;
e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall'ISTAT un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso;
f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attività di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del
2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.
3. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonchè ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000.
4. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualità professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalità dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 173