§ 90.4.32 - D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78.
Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria speciale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/04/1990
Numero:78


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 90.4.32 - D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78. [1]

Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria speciale periodica per non vedenti.

(G.U. 19 aprile 1990, n. 91).

 

     Art. 1.

     1. Possono accedere alla ripartizione del contributo straordinario di lire 500 milioni annui di cui al comma 5, dell'art. 28, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese editrici di periodici per non vedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille.

 

          Art. 2.

     1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 è effettuata annualmente ripartendo tra gli aventi diritto un quinto dell'importo complessivo in parti uguali e la somma restante in proporzione al numero delle uscite, nonché alla diffusione di ciascuna testata.

 

          Art. 3.

     1. Le domande annuali di ammissione ai contributi, da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Boncompagni, n. 15 - c.a.p. 00187 Roma, a mezzo raccomandata postale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti. Per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 le domande dovranno essere inviate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Alle domande devono essere allegati:

     a) per le società e gli enti morali: copia autentica in bollo dell'atto costitutivo, dello statuto e dei verbali di assemblea contenenti le nomine degli organi sociali in carica alla data della domanda; per le imprese individuali: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) elenco delle testate edite, ivi comprese quelle su nastro magnetico, corredato dai certificati di registrazione delle medesime presso il tribunale competente, nonché da un prospetto indicante per ciascuna testata i giorni di uscita e le copie diffuse di ciascun numero. Tali dati dovranno essere comprovati mediante l'invio di dichiarazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni circa il numero delle copie spedite, ovvero di altra documentazione utile a dimostrarne la veridicità;

     c) con numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;

     d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché del terzo di pagamento prescelto.

     3. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale si chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

 

          Art. 4.

     1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione consultiva avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo previsto dal comma 5 dell'art. 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di predisporre la ripartizione del contributo stesso fra gli aventi diritto.

     2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

     a) un Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale la presiede;

     b) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

     c) il consigliere coordinatore dell'Ufficio per l'editoria e la stampa;

     d) il consigliere coordinatore del Servizio per le provvidenze all'editoria, alla radiofonia ed alla stampa italiana all'estero;

     e) un rappresentante designato dal Ministero per gli affari sociali;

     f) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     h) un rappresentante del Ministero della sanità;

     i) tre rappresentanti designati dalle tre associazioni aventi il maggior numero di iscritti fra quelle che hanno come proprio compito istituzionale la tutela dei non vedenti e che ne facciano domanda, documentando i requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. L'ufficio di segreteria è composto da due funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.