§ 87.3.21 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188.
Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.3 disciplina generale
Data:19/08/2005
Numero:188


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione
Art. 4.  Contenuto dell'accordo
Art. 5.  Durata dei negoziati
Art. 6.  Legge applicabile alla procedura di negoziazione
Art. 7.  Disposizioni di riferimento
Art. 8.  Segreto e riservatezza
Art. 9.  Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
Art. 10.  Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
Art. 11.  Sviamento di procedura
Art. 12.  Sanzioni
Art. 13.  Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 87.3.21 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188.

Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

(G.U. 21 settembre 2005, n. 220)

 

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee, di seguito denominata: «SE», di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: «regolamento».

     2. A tale fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «SE», una società costituita conformemente al regolamento;

     b) «società partecipanti», le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

     c) «affiliata» di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;

     d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima;

     e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonchè degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

     f) «organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;

     g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;

     h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società;

     i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE;

     l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE;

     m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

     1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

     2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società ovvero di opporvisi.

 

     Art. 3. Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

     1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

     2. A tale fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati:

     a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:

     1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri;

     2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante che è iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se:

     il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtù del numero 1); e

     la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

     3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali società è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a società di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;

     b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;

     c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle società partecipanti determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

     3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

     4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purchè tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:

     a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti, o

     b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.

     5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera k), inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

     6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.

     7. La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

     8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

     9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.

     10. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

     11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n).

 

     Art. 4. Contenuto dell'accordo

     1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

     2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

     a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

     b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

     c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

     d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

     e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n);

     f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anzichè un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

     g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonchè i loro diritti;

     h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

     3. L'accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I.

     4. Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

 

     Art. 5. Durata dei negoziati

     1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

     2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

 

     Art. 6. Legge applicabile alla procedura di negoziazione

     1. La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

 

     Art. 7. Disposizioni di riferimento

     1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:

     a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;

     b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'articolo 5, e l'organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.

     2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:

     a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;

     b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:

     1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

     2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

     c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:

     1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

     2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

     3. Se presso diverse società partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.

 

     Art. 8. Segreto e riservatezza

     1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonchè gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle società partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

     2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel territorio italiano non è obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE, o eventualmente della società partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.

     3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonchè per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.

     4. La commissione è composta da tre membri rispettivamente designati:

     a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;

     b) gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti della società europea;

     c) dalle parti di comune accordo.

     5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo è sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.

     6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.

 

     Art. 9. Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

     1. L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

 

     Art. 10. Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

     1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una società partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati.

     2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

     3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle società partecipanti.

 

     Art. 11. Sviamento di procedura

     1. Qualora dopo la registrazione della società europea intervengano modifiche sostanziali nella società europea, nelle società partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato.

     2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle società sussidiarie o stabilimenti della società europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 12. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'articolo 8, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.

     2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante di cui all'articolo 8 di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, è costituita una commis-sione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'articolo 8. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.

 

     Art. 13. Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

     1. Qualora la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa nè alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, commi da 7 a 10, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.

     2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto, non si applicano alle società costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.

     3. Il presente decreto non pregiudica:

     a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;

     b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse da quelle del presente decreto di cui sono destinatarie le affiliate della SE.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti sociali preposto ad attività di osservatorio e monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo.

     2. All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

 

 

Allegato I

(Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 7)

 

Parte prima.

 

Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori

 

     1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti all'articolo 7, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

     a) l'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori, congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;

     b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alle leggi, nonchè agli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o ai contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

     c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SE:

     1) con allocazione di una o più unità locali situate in uno Stato membro che in precedenza non era coinvolto nella SE: i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;

     2) con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;

     3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SE, sue controllate o dipendenze per una quota pari almeno il 10 % dell'occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute;

     d) se le sue dimensioni lo giustificano, l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri;

     e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;

     f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti, nonchè dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti, nonchè dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri;

     g) l'organo competente della SE è informato della composizione dell'organo di rappresentanza;

     h) quattro anni dopo la sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate in conformità del presente allegato.

     2. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 4, si applicano per quanto possibile gli articoli 3 (paragrafi da 4 a 7), 4, 5 e 6 e l'espressione «delegazione speciale di negoziazione» è sostituita da «organo di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformità delle disposizioni di riferimento.

 

Parte seconda.

 

Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

 

     1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle seguenti norme:

     a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro Stato membro ovvero che esorbitano i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;

     b) fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lettera c), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, in tempo utile, e a tale fine di incontrare l'organo competente della SE almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SE. Le direzioni locali ne sono informate;

     c) l'organo competente della SE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti;

     d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi;

     e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente della SE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SE, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;

     f) qualora l'organo competente decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione;

     g) le riunioni di cui alla presente parte seconda lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente;

     h) prima delle riunioni con l'organo competente della SE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente al secondo periodo della lettera f) della presente parte seconda, può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;

     i) fatto salvo l'articolo 8, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;

     l) l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc può farsi assistere da esperti di sua scelta;

     m) nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;

     n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a ciò finalizzata.

     2. In particolare, la SE prende a proprio carico - salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretariato delle riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto, nonchè le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.

 

Parte terza.

 

Disposizioni di riferimento per la partecipazione

 

     1. La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

     a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica per quanto possibile la lettera b);

     b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

     2. Se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.

     3. La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.

     4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.