§18.5.1c - Legge 2 luglio 1957, n. 474.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:02/07/1957
Numero:474


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§18.5.1c - Legge 2 luglio 1957, n. 474. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

(G.U. 4 luglio 1957, n. 165).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

     Art. 1:

     nel primo comma sono soppresse le parole: "impiantare od".

     Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

     a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;

     b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;

     c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi".

     "La denuncia deve essere corredata:

     1) per i depositi: della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

     2) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti che non sono soggetti alla concessione prescritta dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della copia dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.

     "Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i depositi per la vendita al minuto, purchè la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente 5 quintali".

     Art. 2:

     Il primo comma è soppresso.

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che saranno istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui all'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'esercizio".

     Art. 3:

     Il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

     "Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico".

     All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo comma, per un periodo di cinque anni".

     Art. 4:

     Il secondo comma è soppresso.

     Art. 5:

     Nel secondo comma alle parole: "all'art. 1", sono sostituite le altre: "al primo e secondo comma dell'art. 1"; e sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto disposto dal successivo art. 5-bis".

     L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti; il numero e il tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti; il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del deposito di provenienza e di destinazione; la specie del trasporto. Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria, il certificato di provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione.

     "Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

     "Il destinatario del carico che sia esercente di deposito di oli minerali, di stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, è tenuto ad allegare il certificato di provenienza al registro di carico e scarico previsto dall'art. 3, a giustificazione dell'introduzione in deposito della corrispondente partita di prodotto.

     "Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data del rilascio per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri".

     Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

     Art. 5 bis:

     "Sono esenti dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonchè dal vincolo del certificato di provenienza le stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere, per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appositi recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, contraddistinti da marchi della ditta fabbricante, importatrice o confezionatrice, recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto, semprechè la giacenza in deposito non ecceda i cinque quintali".

     Art. 6:

     Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:

     "L'Amministrazione finanziaria può tuttavia autorizzare gli esercenti depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi.

     "I certificati di provenienza, composti di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccati da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.

     "Gli esercenti come sopra autorizzati alla emissione dei certificati di provenienza hanno l'obbligo di trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, i riscontrini dei certificati emessi agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati il deposito libero da cui i prodotti vengono estratti e quello al quale i prodotti stessi sono destinati".

     Art. 7:

     Nel primo comma, alle parole: "corrispondente all'intera imposta", sono sostituite le altre: "nella misura del 40 per cento della imposta".

     Art. 8:

     Nel primo comma, dopo le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "quando abbia notizia o fondato sospetto di gravi irregolarità,".

     L'ultimo comma è soppresso.

     Art. 10:

     L'articolo è sostituito dal seguente:

     Gli articoli 23 bis e 23 ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'art. 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono cosi modificati:

     Art. 23 bis. - "Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A) e B), è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

     "Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

     "Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

     "I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

     "Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della ammenda nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

     "Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     "Le disposizioni dei commi terzo, quarto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice penale".

     Art. 23 ter. - "Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi, soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

     Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

     La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

     Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

     Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

     Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

     Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale".

     Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 12 bis:

     "Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a sè o ad altri gli speciali buoni che danno titolo al ritiro della benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista dalla tabella B, n. 1, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad un milione.

     "Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

     "Le disposizioni dei commi precedenti sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale".

     Art. 13:

     L'articolo è sostituito dal seguente:

     “Chiunque esercita un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

     "Se nella verificazione dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo.

     "Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base dalla verifica.

     "Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

     "Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'art. 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

     "Le disposizioni del quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale".

     Art. 15:

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato scaduto, falso od alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni".

     Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "Nei casi in cui il certificato di provenienza rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione, manchi di uno degli elementi indicati nell'art. 5, terzo comma, semprechè sia sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce trasportata ed il trasporto che viene effettuato, da deposito a deposito, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24, 240 e 26 del Codice penale".

     Art. 16:

     Nel primo comma, le parole: "percentuale annua dell'1 per cento", sono sostituite dalle altre: "percentuale semestrale dell'1 per cento".

     Art. 17:

     L'articolo è sostituito dal seguente:

     "Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire 50.000 ad un milione, in deroga all'art. 24 del Codice penale.

     "Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore è punito con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale".

     Art. 18:

     Sono soppresse, in fine, le parole: "in deroga, all'art. 24 del Codice penale".

     Art. 19:

     L'articolo è sostituito dal seguente:

     "L'esercente autorizzato a rilasciare il certificato di provenienza, che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi degli elementi indicati nell'art. 5, ovvero non ottempera all'obbligo dell'invio, entro il termine stabilito dall'art. 6, dei riscontrini agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'art. 26 del Codice penale".

     Dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente:

     Art. 20 bis:

     "I gestori di stazioni di servizio o distributori fissi di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

     "Debbono, altresì, riportare il numero di targa del mezzo rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante la data di rifornimento, nonchè il nome e cognome del gestore e la località in cui sono ubicati la stazione di servizio o il distributore fisso di carburante.

     "In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il gestore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'art. 26 del Codice penale".

     Art. 22:

     Dopo le parole: "l'esercente", sono aggiunte le altre: "o il vettore".

     Art. 23:

     L'articolo è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 22 del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti".

     Art. 24:

     Alle parole "a partire dal 60° giorno", sono sostituite le altre: "a partire dal 120° giorno".

     Art. 25:

     Le parole: "di carattere fiscale," sono soppresse.

     Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti:

     Art. 25 bis:

     "Il Ministro per le finanze, con propri decreti, prescriverà le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico nonchè per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza, determinando anche i modelli da adottare per i registri e per i certificati".

     Art. 25 ter:

     "La denuncia di cui nell'art. 1 del presente decreto, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti già esistenti deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto".

     Art. 25 quater:

     "I titolari dei depositi delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'art. 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale".

     Art. 25 quinquies:"Il Ministero delle finanze può consentire ai titolari di concessioni, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto, la gestione promiscua dei depositi indicati nell'art. 4 fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione, semprechè i concessionari non siano stati denunciati per violazioni che configurino reato di contrabbando ed attuino le misure che l'Amministrazione ritenga di prescrivere a tutela degli interessi fiscali".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La disposizione di cui all'art. 25 ter che modifica il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, ha effetto dall'entrata in vigore del decreto stesso.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.