Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
Data: | 03/08/1944 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, [...] |
Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra |
§ 86.1.7 - D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1944, n. 254. [1]
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.
(G.U. 24 ottobre 1944, n. 72).
In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del regio
- se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal regio
- se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.
Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.
[1] Abrogato dall'art. 2 del