Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.3 impianti e strumenti |
Data: | 26/10/2010 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica |
Art. 3. Abrogazioni |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 84.3.76 - D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198.
Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
(G.U. 30 novembre 2010, n. 280)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009;
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del
Art. 2. Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica [1]
1. [Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.]
Art. 3. Abrogazioni
1. La
2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato [2].
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 10 del