§ 84.1.120 - D.M. 25 febbraio 2002, n. 84.
Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:25/02/2002
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Presentazione della domanda
Art. 3.  Istruttoria della domanda
Art. 4.  Rilascio dell'accreditamento
Art. 5.  Sorveglianza dei laboratori accreditati
Art. 6.  Rinnovo dell'accreditamento
Art. 7.  Corrispettivi


§ 84.1.120 - D.M. 25 febbraio 2002, n. 84.

Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova

(G.U. 7 maggio 2002, n. 105)

 

     Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento disciplina:

     a) la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di cui il Ministero delle comunicazioni può avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

     b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.

 

          Art. 2. Presentazione della domanda

     1. La domanda, intesa ad ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 1, può essere presentata soltanto da un organismo pubblico o da una impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. La domanda, in carta bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma), di seguito indicata come "direzione"; essa deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome o ragione sociale del richiedente;

     b) residenza o sede del richiedente;

     c) nome del laboratorio candidato;

     d) sede del laboratorio;

     e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;

     f) nome del responsabile dei rapporti con la direzione;

     g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la direzione;

     h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio;

     i) elenco degli allegati;

     j) dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 2001;

     k) firma del richiedente.

     3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, è presentata una domanda distinta.

     4. Il richiedente deve allegare alla domanda:

     a) ove la richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale natura;

     b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;

     c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;

     d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;

     e) due copie del manuale della qualità, redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualità.

 

          Art. 3. Istruttoria della domanda

     1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione provvede all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti.

     2. In caso di esito positivo la direzione chiede al laboratorio la formalizzazione dell'impegno del pagamento delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda è comunicato al richiedente con le relative motivazioni.

     3. La direzione, ricevuta la comunicazione riguardante l'impegno al pagamento di cui al comma 2, conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare le visite tecniche ad ispettori scelti tra quelli inseriti in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.

     4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.

     5. La direzione comunica tale risultato al laboratorio, fissando modalità e termini per l'adeguamento del manuale stesso.

     6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio.

     Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, trasmettono alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

     7. Il rapporto è inoltrato dalla direzione per il prescritto parere, alla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

 

          Art. 4. Rilascio dell'accreditamento

     1. La commissione tecnico-consultiva esprime il proprio parere alla direzione entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.

     2. La commissione ha facoltà di richiedere agli ispettori indagini supplementari ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione.

     3. La direzione, dopo l'acquisizione del parere della commissione e, comunque, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validità, rinnovabile, di tre anni ovvero comunica allo stesso laboratorio i motivi per i quali la domanda non è accolta.

     4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende respinta. In caso di motivata richiesta da parte dell'amministrazione di chiarimenti o documenti, il termine riprende a decorrere dalla ricezione degli stessi.

 

          Art. 5. Sorveglianza dei laboratori accreditati

     1. La direzione può disporre l'effettuazione di visite tecniche di sorveglianza dei laboratori in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento.

 

          Art. 6. Rinnovo dell'accreditamento

     1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato presenta alla direzione, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.

     2. La direzione, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

     3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione rilascia un nuovo certificato di accreditamento.

     4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione comunica il risultato al laboratorio, fissando modalità e termini per l'eliminazione delle irregolarità e delle anomalie riscontrate: il provvedimento è adottato dalla direzione dopo aver sentito la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

 

          Art. 7. Corrispettivi

     1. L'interessato al rilascio dell'accreditamento è tenuto a corrispondere le spese amministrative secondo le disposizioni recate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1995.

     2. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

     a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

     b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

     c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

     3. La causale del versamento deve contenere anche il codice fiscale dell'interessato nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2569, articolo 11.

     4. Copia della attestazione del versamento deve essere trasmessa alla direzione.