§ 82.6.1 – D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340.
Riordinamento del Registro Italiano Navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.6 registro navale italiano
Data:22/01/1947
Numero:340


Sommario
Art. 1.      L'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti e delle altre operazioni e funzioni indicate negli articoli seguenti è autorizzato con decreto [...]
Art. 2.      Devono essere classificate da istituti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali
Art. 3.      L'Amministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i [...]
Art. 4.      Il Registro Italiano Navale è autorizzato ad effettuare
Art. 5.      Per la classificazione e per le altre operazioni svolte, il Registro rilascia appositi certificati aventi valore probatorio
Art. 6.      Previa autorizzazione dei Ministri per la marina mercantile e per gli affari esteri il Registro può
Art. 7.      Gli organi del registro sono
Art. 8.      Il presidente e il vice presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione fra i membri che ad esso appartengono. La relativa deliberazione è [...]
Art. 9.      Il presidente
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri
Art. 11.      Il presidente del Registro è anche presidente del Consiglio di amministrazione
Art. 12.      Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'Istituto e in particolare
Art. 13.      Il Comitato direttivo è composto del presidente del Registro che lo presiede, del vice presidente, del direttore generale e di tre membri del Consiglio di [...]
Art. 14.      Il Comitato direttivo provvede all'amministrazione ordinaria dell'Istituto: nomina e revoca i funzionari ed impiegati e ai sensi delle disposizioni contenute nel [...]
Art. 15.      Il Comitato tecnico è composto del direttore generale e di sei membri dei quali due nominati dal Ministro per la marina mercantile, uno dal Ministro per i trasporti e [...]
Art. 16.      Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamento tecnico e relative modifiche, nonchè su tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame dal [...]
Art. 17.      Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per la marina mercantile, dal Ministro per il tesoro e dal Consiglio di [...]
Art. 18.      Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'Istituto
Art. 19.      Spettano al Ministro per la marina mercantile nei riguardi del Registro i poteri previsti dall'art. 25 del Codice civile
Art. 20.      Il patrimonio del Registro è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà
Art. 21.      L'anno finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
Art. 22.      Il Registro ha sede in Roma. Esso può istituire uffici, agenzie e rappresentanze in quei porti e centri industriali nazionali ed esteri nei quali, per la loro [...]
Art. 23.      Con appositi regolamenti saranno stabiliti
Art. 24.      Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti, per le finanze e per il tesoro, sarà determinato il sistema di [...]
Art. 25.      Lo statuto del Registro, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile
Art. 26.      Nulla è innovato nei riguardi degli istituti di classificazione stranieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano già la loro attività in [...]
Art. 27.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e dalla stessa data restano abrogati: la legge [...]


§ 82.6.1 – D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340. [1]

Riordinamento del Registro Italiano Navale.

(G.U. 23 maggio 1947, n. 116).

 

     Art. 1.

     L'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti e delle altre operazioni e funzioni indicate negli articoli seguenti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la marina mercantile per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per quelli destinati alla navigazione interna.

 

          Art. 2.

     Devono essere classificate da istituti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:

     a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero della marina mercantile);

     b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;

     c) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;

     d) destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;

     e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;

     f) classificate o che si vogliano classificare presso istituti stranieri;

     g) destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.

     La classificazione è obbligatoria, inoltre, nei sensi previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, contenente, provvedimenti a favore della marina mercantile e successive modificazioni e da altre leggi speciali.

     La classificazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere a), b), c), d), quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati di cui portano la bandiera.

     Le navi straniere possono chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero.

     La classificazione nello Stato non è obbligatoria per le navi onerarie della marina militare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navigazione.

 

          Art. 3.

     L'Amministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

 

          Art. 4.

     Il Registro Italiano Navale è autorizzato ad effettuare:

     1) la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti di qualunque bandiera;

     2) l'esame, agli effetti della classificazione predetta, di piani di nuove costruzioni, di trasformazioni o di grandi riparazioni di impianti e sistemazioni varie di bordo;

     3) il collaudo di materiali, oggetti ed apparecchi che siano destinati alla costruzione, allestimento ed armamento di navi o galleggianti aspiranti alla classificazione presso il Registro o che si trovino a bordo di navi o galleggianti già classificati presso di esso;

     4) la sorveglianza alla costruzione, all'allestimento ed armamento, alle trasformazioni e grandi riparazioni delle navi, dei galleggianti, degli impianti e sistemazioni varie di bordo, di cui ai precedenti nn. 1 e 2;

     5) le visite di prima classificazione di navi e galleggianti costruiti senza la sorveglianza del Registro;

     6) le visite periodiche ed occasionali alle navi e galleggianti classificati presso il Registro, per la conservazione della classe;

     7) le operazioni attinenti alle funzioni di perito tecnico e di collaudatore per quanto concerne le industrie navali o connesse alla attività navale.

 

          Art. 5.

     Per la classificazione e per le altre operazioni svolte, il Registro rilascia appositi certificati aventi valore probatorio.

 

          Art. 6.

     Previa autorizzazione dei Ministri per la marina mercantile e per gli affari esteri il Registro può:

     1) stabilire accordi per scambi e prestazioni con istituti di classificazione stranieri;

     2) stabilire accordi con governi stranieri per il riconoscimento delle operazioni effettuate e delle funzioni esplicate;

     3) costituire all'estero Comitati di classificazione e intervenire nella loro costituzione.

     Previa autorizzazione da parte dei rispettivi governi esteri, il Registro determina, assegna o applica le marche di bordo libero internazionali a navi di bandiera estera.

 

          Art. 7.

     Gli organi del registro sono:

     il presidente;

     il vice presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     il Comitato direttivo;

     il Comitato tecnico;

     il Collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 8.

     Il presidente e il vice presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione fra i membri che ad esso appartengono. La relativa deliberazione è approvata dal Ministro per la marina mercantile.

     Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

 

          Art. 9.

     Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e lo amministra con il concorso del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

     b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo e può convocare e presiedere quelle del Comitato tecnico;

     c) adotta nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che sarebbero di competenza del Comitato direttivo, riferendone alla prima riunione di quest'organo per la ratifica.

     Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

     Il presidente può delegare al vice presidente determinate funzioni e la firma di determinati atti e provvedimenti.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri:

     a) il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

     b) il presidente del Comitato superiore della navigazione interna;

     c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;

     d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;

     e) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     f) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa (Marina);

     g) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile, nominati dal Ministro per la marina mercantile;

     h) il presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

     i) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     l) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;

     m) un rappresentante dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici e un rappresentante del Comitato assicuratori marittimi di Genova, nominati dalle rispettive organizzazioni tra persone particolarmente esperte nel campo delle assicurazioni marittime;

     n) i rappresentanti delle Camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive Camere;

     o) un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione italiana dei commercianti;

     p) due costruttori navali nominati dall'Associazione dei costruttori navali;

     q) un ingegnere navale meccanico, in rappresentanza delle industrie navali e meccaniche nominato dall'ordine degli ingegneri;

     r) un ingegnere in rappresentanza delle industrie siderurgiche, nominato dalla Associazione siderurgici (Assider);

     s) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione degli armatori italiani, sedente in Roma;

     t) due amministratori delegati o direttori di società di navigazione marittima di linea, nominati dalla Confederazione degli armatori italiani;

     u) un rappresentante di società di navigazione interna, nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti;

     v) un rappresentante della gente di mare, nominato dalla relativa organizzazione;

     z) un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale [2].

 

          Art. 11.

     Il presidente del Registro è anche presidente del Consiglio di amministrazione.

     I membri indicati alle lettere g), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     I membri nominati nel corso del quadriennio, per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

     Il Consiglio di amministrazione deve essere inoltre convocato qualora lo richieda almeno la metà dei suoi membri.

     Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il direttore generale può essere chiamato a partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     Per la nomina del presidente e del vice presidente prevista dall'articolo 8 del presente decreto il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio superiore della marina mercantile o, in caso di mancanza o impedimento, dal direttore generale più anziano del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'Istituto e in particolare:

     a) approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni;

     b) approva il regolamento dei servizi e il regolamento del personale e le relative modificazioni;

     c) approva le tariffe e le relative modificazioni, salvo il disposto dell'art. 24 per quanto concerne le prestazioni effettuate all'Amministrazione statale;

     d) approva gli accordi con i governi e con gli Istituti di classificazione stranieri;

     e) stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;

     f) approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo;

     g) provvede alla nomina, in seguito a concorso per titoli, del direttore generale.

 

          Art. 13.

     Il Comitato direttivo è composto del presidente del Registro che lo presiede, del vice presidente, del direttore generale e di tre membri del Consiglio di amministrazione eletti in seno al Consiglio medesimo.

     I membri eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

     Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

     Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno tre membri del Comitato direttivo, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 14.

     Il Comitato direttivo provvede all'amministrazione ordinaria dell'Istituto: nomina e revoca i funzionari ed impiegati e ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento del personale, sovraintende al buon andamento dei servizi, regolandoli in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima approvati dal Consiglio di amministrazione; sottopone a quest'ultimo le proposte che ritiene comunque utili all'Istituto; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

     Nei casi di necessità e di urgenza il Comitato direttivo adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione.

 

          Art. 15.

     Il Comitato tecnico è composto del direttore generale e di sei membri dei quali due nominati dal Ministro per la marina mercantile, uno dal Ministro per i trasporti e tre dal Consiglio di amministrazione, scelti fra persone esperte in materia tecnico-navale.

     Il Comitato tecnico elegge fra i suoi membri il proprio presidente.

     Il presidente e i membri nominati dai Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e dal Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono esser riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

     Il Comitato tecnico è convocato dal proprio presidente quando egli lo ritenga opportuno e quando lo richieda il presidente del Registro, che può, ove lo creda, intervenire alle riunioni e presiederle.

     Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno quattro membri del Comitato tecnico, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale quello del presidente.

     Il presidente del Registro e il presidente del Comitato tecnico possono disporre che alle adunanze di questo siano di volta in volta aggregati con voto consultivo esperti di speciale competenza per l'esame di determinate questioni.

 

          Art. 16.

     Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamento tecnico e relative modifiche, nonchè su tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame dal presidente del Registro, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo.

 

          Art. 17.

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per la marina mercantile, dal Ministro per il tesoro e dal Consiglio di amministrazione in persona ad esso estranea.

     I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

 

          Art. 18.

     Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'Istituto.

     I revisori possono in ogni tempo, sia collettivamente che singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa, e chiedere informazioni al Comitato direttivo. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori in tempo utile prima delle riunioni nelle quali i bilanci stessi dovranno essere sottoposti al Consiglio di amministrazione.

     Esaminati tali bilanci, il Collegio li trasmette al Comitato direttivo insieme ad una relazione illustrativa diretta al Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 19.

     Spettano al Ministro per la marina mercantile nei riguardi del Registro i poteri previsti dall'art. 25 del Codice civile.

     Lo stesso Ministro inoltre può, in caso di necessità, disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.

 

          Art. 20.

     Il patrimonio del Registro è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà.

     Le entrate del Registro sono costituite:

     a) dai proventi patrimoniali;

     b) dai proventi derivanti dall'attività dell'Istituto;

     c) da eventuali altri proventi.

 

          Art. 21.

     L'anno finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

          Art. 22.

     Il Registro ha sede in Roma. Esso può istituire uffici, agenzie e rappresentanze in quei porti e centri industriali nazionali ed esteri nei quali, per la loro importanza, appaia utile che l'Istituto sia rappresentato. Il regolamento dei servizi stabilirà le specifiche attribuzioni degli organi periferici dell'Istituto.

 

          Art. 23.

     Con appositi regolamenti saranno stabiliti:

     a) l'ordinamento dei servizi il quale disciplinerà le funzioni dei vari organi dell'Istituto e determinerà le direttive per la sua organizzazione tecnico-amministrativa;

     b) l'ordinamento del personale il quale determinerà le norme di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico, l'attività a qualsiasi titolo e di previdenza di tutto il personale, ivi compreso il direttore generale, comunque occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

 

          Art. 24.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti, per le finanze e per il tesoro, sarà determinato il sistema di retribuzione delle prestazioni effettuate per conto dell'Amministrazione statale e saranno fissate le relative tariffe.

 

          Art. 25.

     Lo statuto del Registro, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 26.

     Nulla è innovato nei riguardi degli istituti di classificazione stranieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano già la loro attività in Italia.

 

          Art. 27.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e dalla stessa data restano abrogati: la legge 13 giugno 1935, n. 999; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667; la legge 16 giugno 1938, n. 1018, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L. 26 aprile 1986, n. 193.