Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.1 catasto e registri immobiliari |
Data: | 21/01/1983 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma |
Art. 2. Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati |
Art. 3. L'art. 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo |
Art. 4. L'art. 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo |
Art. 5. Dopo l'art. 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo |
Art. 6. Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973 |
Art. 7. I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore dellalegge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 [...] |
Art. 8. E' abrogato l'art. 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata [...] |
Art. 9. Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di [...] |
Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...] |
§ 82.1.28 – L. 21 gennaio 1983, n. 22.
Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.
(G.U. 5 febbraio 1983, n. 35).
Il secondo comma dell'art. 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma:
(Omissis).
Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.
L'art. 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:
(Omissis).
L'art. 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:
(Omissis).
Dopo l'art. 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo:
(Omissis).
Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'art. 111 del codice di procedura civile.
I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della
E' abrogato l'art. 42 della
Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella VI, quadro I, annessa al
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.