§ 82.1.28 – L. 21 gennaio 1983, n. 22.
Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:21/01/1983
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma
Art. 2.      Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati
Art. 3.      L'art. 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo
Art. 4.      L'art. 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo
Art. 5.      Dopo l'art. 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo
Art. 6.      Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973
Art. 7.      I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore dellalegge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 [...]
Art. 8.      E' abrogato l'art. 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata [...]
Art. 9.      Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...]


§ 82.1.28 – L. 21 gennaio 1983, n. 22.

Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

(G.U. 5 febbraio 1983, n. 35).

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.

 

          Art. 3.

     L'art. 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

     Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'art. 111 del codice di procedura civile.

 

          Art. 7.

     I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore dellalegge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citatalegge 15 novembre 1973, n. 734, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

 

          Art. 8.

     E' abrogato l'art. 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella VI, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e63 del medesimo decreto.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.