§ 80.12.a - Legge 10 giugno 1965, n. 616.
Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.12 presidenza della Repubblica
Data:10/06/1965
Numero:616


Sommario
Art. 1.      L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello [...]


§ 80.12.a - Legge 10 giugno 1965, n. 616.

Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.

(G.U. 15 giugno 1965, n. 147).

 

 

     Art. 1.

     L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.