§ 80.9.389 - D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:11/05/1999
Numero:267


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 3.  (Segretario generale e Segreteria generale).
Art. 3 bis.  (Coordinamento)
Art. 4.  Strutture dell'Amministrazione centrale
Art. 5.  Consiglio per gli affari internazionali
Art. 6.  Funzioni delle direzioni generali
Art. 6 bis.  (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero).
Art. 7.  Funzioni dei servizi
Art. 8.  Funzioni dell'Istituto diplomatico
Art. 9.  (Conferimento di incarichi).
Art. 10.  Norme transitorie
Art. 11.  Abrogazioni


§ 80.9.389 - D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. [1]

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.)

 

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione del Ministro [2]

 

          Art. 3. (Segretario generale e Segreteria generale). [3]

     1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attività e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.

     2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresì essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.

     3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una "Unità di coordinamento .

     4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresì:

     a) la "Unità di analisi e programmazione”, la quale è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;

     b) la "Unità di crisi”, la quale è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

     c) la "Unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani”, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero.

 

          Art. 3 bis. (Coordinamento) [4]

     1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

     2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di più direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.

     3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni.

 

          Art. 4. Strutture dell'Amministrazione centrale

     1. L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:

     a) cerimoniale diplomatico della Repubblica;

     b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     c) direzioni generali:

     1) direzione generale per i paesi dell'Europa;

     2) direzione generale per i paesi delle Americhe;

     3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

     4) direzione generale per i paesi dell'Africa subsahariana;

     5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

     6) direzione generale per l'integrazione europea;

     7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani;

     8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

     9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

     10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

     11) direzione generale per il personale;

     12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

     d) servizi:

     1) servizio stampa e informazione;

     2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

     3) servizio storico, archivi e documentazione;

     4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

     e) istituto diplomatico.

     2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

          Art. 5. Consiglio per gli affari internazionali

     1. E' istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze:

     a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;

     b) coordinamento generale dei programmi di attività;

     c) esame delle situazioni internazionali di crisi;

     d) esame delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

     2. Il Consiglio per gli affari internazionali è presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonché dal capo di gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale.

     3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.

     4. Il Consiglio per gli affari internazionali è convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo dell'unità analisi e programmazione della segreteria generale.

 

          Art. 6. Funzioni delle direzioni generali

     1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite fra le direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo. Nulla è innovato nelle competenze o responsabilità della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri o amministrazioni.

     2. Le direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

     a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;

     b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle materie predette;

     c) seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;

     d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

     3. Ferme restando le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi eventualmente delegate al Ministro delle politiche comunitarie, la direzione generale per l'integrazione europea cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

     a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;

     b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

     c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

     4. La direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani attende ai seguenti compiti:

     a) tratta le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;

     b) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;

     c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

     d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente previste;

     e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

     f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8.

     5. La direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli affari esteri, ai seguenti compiti:

     a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;

     b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

     c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;

     d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

     e) sovrintende all'attività della unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;

     f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

     g) tratta le questioni di rilevanza economica relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

     6. La direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale attende ai seguenti compiti:

     a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

     b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

     c) sovraintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;

     d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;

     e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

     f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

     g) adotta le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca stranieri di docenti e ricercatori italiani.

     7. La direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

     a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

     b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

     c) provvede agli affari consolari;

     d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

     e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

     8. La direzione generale per il personale attende ai seguenti compiti:

     a) l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

     b) il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;

     c) la determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

     d) l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

     e) il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;

     f) i rapporti con le organizzazioni sindacali;

     g) la promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali.

     9. La direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio attende ai seguenti compiti:

     a) il bilancio;

     b) i finanziamenti e i controlli;

     c) i rimborsi per i viaggi e i trasporti;

     d) la liquidazione del trattamento economico spettante al personale;

     e) i trattamenti di quiescenza;

     f) le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

     g) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione, la ristrutturazione, la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

     10. [5]

 

          Art. 6 bis. (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero). [6]

     1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

     2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

     3. Il Ministro può, in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

 

          Art. 7. Funzioni dei servizi

     1. Le funzioni del servizio stampa e informazione continuano ad essere regolate dalla normativa vigente.

     2. Le funzioni del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati sono quelle previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, lettere g), h), i) ed l), del predetto articolo.

     3. Il servizio storico, archivi e documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione del materiale storico occorrente alla trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo ed alla pubblicazione del diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'Amministrazione. Custodisce gli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica dei fondi archivisti provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il funzionamento e l'attività della biblioteca.

     4. Il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture e le attività informatiche, di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere diplomatico.

 

          Art. 8. Funzioni dell'Istituto diplomatico

     1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

     2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.

     2 bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro. [7]

 

          Art. 9. (Conferimento di incarichi). [8]

     1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, così come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.

     2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.

     3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni.

 

          Art. 10. Norme transitorie

     1. Le attribuzioni programmatiche e di gestione affidate alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continuano ad essere interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

 

          Art. 11. Abrogazioni

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: articolo 3 (organizzazione centrale); articolo 5 (segretario generale); articolo 7 (direzione generale del personale e dell'amministrazione); articolo 8 (direzione generale per gli affari politici); articolo 9 (direzione generale per gli affari economici); articolo 10 (direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali); articolo 11 (direzione generale per le relazioni culturali); articolo 14, comma 1, lettere g), h), i) ed l) (servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi); articolo 15 (servizio storico e documentazione); articolo 17, commi 1, 2, 3 e 5 (organizzazione delle direzioni generali e dei servizi); articolo 19, commi 2 e 3 (coordinamento); articolo 20 (attività di ricerca, studio e programmazione); articolo 21, commi 1 e 2 (archivio storico-diplomatico); articolo 24 (organizzazione e funzionamento di particolari servizi); articolo 25 (decreto organizzativo del Ministero); articolo 60 (impegni delle spese); articolo 61 (servizi amministrativi); articolo 87, commi 2 e 3 (istituto diplomatico - istituzione e fini).

 


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

[4]  Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

[5]  Comma soppresso dall'art. 6 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

[6]  Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.