Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 09/01/1951 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa |
Art. 2. [2] |
Art. 3. Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere [...] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. [5] |
Art. 7. [6] |
Art. 8. [7] |
Art. 9. [8] |
Art. 10. [9] |
Art. 11. [10] |
Art. 12. [11] |
Art. 13. [12] |
Art. 14. [13] |
Art. 15. [14] |
Art. 16. Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi |
Art. 17. E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile |
§ 80.9.133 - Legge 9 gennaio 1951, n. 167. [1]
Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.
(G.U. 24 marzo 1951, n. 69)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E' istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.
Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti.
Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula "udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate".
Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.
Capo II
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE
Capo III
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE
Capo IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE
Capo V
DISPOSIZIONE FINALE
Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi.
E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 22 del
[3] Articolo sostituito dall'art. unico della
[4] Articolo modificato dall'art. 39 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[6] Articolo modificato dall'art. unico della
[7] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[10] Articolo modificato dall'art. 7 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 22 del