§ 80.9.133 - Legge 9 gennaio 1951, n. 167.
Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:09/01/1951
Numero:167


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.  [8]
Art. 10.  [9]
Art. 11.  [10]
Art. 12.  [11]
Art. 13.  [12]
Art. 14.  [13]
Art. 15.  [14]
Art. 16.      Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi
Art. 17.      E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile


§ 80.9.133 - Legge 9 gennaio 1951, n. 167. [1]

Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.

(G.U. 24 marzo 1951, n. 69)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     E' istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.

 

          Art. 2. [2]

     Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti.

 

          Art. 3.

     Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula "udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate".

     Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

 

          Art. 4. [3]

 

Capo II

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10. [9]

 

Capo III

 

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

 

          Art. 11. [10]

 

          Art. 12. [11]

 

Capo IV

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

 

          Art. 13. [12]

 

          Art. 14. [13]

 

          Art. 15. [14]

 

Capo V

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 16.

     Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi.

 

          Art. 17.

     E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[3]  Articolo sostituito dall'art. unico della L. 8 marzo 1968, n. 176 e abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[4]  Articolo modificato dall'art. 39 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, dall'art. unico della L. 8 marzo 1968, n. 176, dall'art. unico della L. 1° giugno 1977, n. 337 e abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[6]  Articolo modificato dall'art. unico della L. 8 marzo 1968, n. 176 e abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[10]  Articolo modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496 e abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.