Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/01/1989 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il numero 2 del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del [...] |
Art. 2. 1. Il secondo capoverso del primo comma dell'art. 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: "non aver superato l'età di anni 40 alla data [...] |
Art. 3. 1. L'art. 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente |
§ 80.5.383 – L. 27 gennaio 1989, n. 25.
Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
(G.U. 31 gennaio 1989, n. 25).
1. Il numero 2 del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
"2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età".
1. Il secondo capoverso del primo comma dell'art. 221 del
1. L'art. 3 della
"Art. 3. - 1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 40° anno di età".