§ 80.5.383 – L. 27 gennaio 1989, n. 25.
Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/01/1989
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Il numero 2 del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del [...]
Art. 2.      1. Il secondo capoverso del primo comma dell'art. 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: "non aver superato l'età di anni 40 alla data [...]
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente


§ 80.5.383 – L. 27 gennaio 1989, n. 25.

Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

(G.U. 31 gennaio 1989, n. 25).

 

     Art. 1.

     1. Il numero 2 del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo capoverso del primo comma dell'art. 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: "non aver superato l'età di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 40° anno di età".