§ 80.5.171 – L. 31 ottobre 1955, n. 1053.
Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del genio civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/10/1955
Numero:1053


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico dei disegnatori (gruppo C) del Corpo del genio civile è soppresso
Art. 2.      I posti del grado iniziale del ruolo dei disegnatori sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, ai candidati [...]
Art. 3.      Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della [...]


§ 80.5.171 – L. 31 ottobre 1955, n. 1053. [1]

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del genio civile.

(G.U. 18 novembre 1955, n. 266).

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico dei disegnatori (gruppo C) del Corpo del genio civile è soppresso.

     E' istituito il ruolo organico dei disegnatori (gruppo B) del Corpo del genio civile di cui alla seguente tabella:

 

Carriera di concetto Personale dei disegnatori [2]

 

Coeff.

Qualifica

Numero dei posti

500

Disegnatori capi

5

402

Disegnatori principali

20

325

Primi disegnatori

30

271

Disegnatori

54

229

Disegnatori aggiunti e

 

202

Vice disegnatori

110

 

Totale

219

 

     Al personale del ruolo suddetto, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni sui ruoli di gruppo B del personale civile dell'Amministrazione dello Stato e quelle sull'ordinamento del personale del Genio civile.

 

          Art. 2.

     I posti del grado iniziale del ruolo dei disegnatori sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, ai candidati che siano forniti della maturità artistica conseguita presso i licei artistici o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali o del diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, o della patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

 

          Art. 3.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente alla data predetta al ruolo dei disegnatori soppresso, avente grado eguale a quello da conferire.

     Il personale che, alla data medesima, si trovava al grado iniziale del ruolo soppresso sarà collocato nel grado 11° del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva al grado 11° del ruolo soppresso, e con anzianità di grado decorrente, a tutti gli effetti, dalla data del collocamento nel nuovo ruolo.

     Al personale così trasferito verrà computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e, al personale che nel ruolo soppresso rivestiva il grado 9°, 10° e 11°, sarà conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado goduta in detto ruolo.

     Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado 7° del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale di grado 9° del ruolo soppresso che abbia maturato, in tale grado, un periodo di anzianità di almeno dieci anni, e che abbia conseguito la promozione al grado 8° nel nuovo ruolo.

     I periodi di anzianità richiesti per le promozioni ai posti che, dopo l'applicazione delle norme dei precedenti commi, risultano disponibili, sono ridotti di un anno e mezzo.

     Tale riduzione non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 10 luglio 1960, n. 724.