Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 12/07/2006 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 80.3.19 - L. 12 luglio 2006, n. 228.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.
(G.U. 12 luglio 2006, n. 160)
1. Il
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
3. All'articolo 1 della
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5».
4. All'articolo 40, comma 1, della
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4, della
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della
7. All'articolo 14, comma 3, del
8. [All'articolo 27, comma 4, del
9. All'articolo 2, comma 3, della
10. All'articolo 5, comma 1, della
11. All'articolo 6, comma 1, della
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della
13. All'articolo 3, comma 1, della
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della
15. All'articolo 6, comma 5, della
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO - LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali). - 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Proroga di termini in materia di previdenza agricola). - 1. All'articolo 01, comma 3, del
2. All'articolo 01 del
"16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. - (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche). - 1. All'articolo 12, comma 8, del
Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del
Art. 1-quinquies. - (Proroga del termine di cui all'articolo 20 del
Art. 1-sexies. - (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria). - 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della
Art. 1-septies. - (Modifica al
Art. 1-octies. - (Modifiche al
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonchè comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007";
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al
All'articolo 2 è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa».
[1] Comma abrogato dall'art. 37 del