§ 77.6.253 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:06/02/2007
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Investimenti delle risorse dei fondi pensione
Art. 2.  Erogazione delle rendite
Art. 3.  Banca depositaria
Art. 4.  Mezzi patrimoniali
Art. 5.  Attività transfrontaliera
Art. 6.  Sanzioni penali e amministrative
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Oneri per la finanza pubblica
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 77.6.253 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

(G.U. 24 marzo 2007, n. 70)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

     Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

     Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

     Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Investimenti delle risorse dei fondi pensione

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

     a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

     b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

     c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

     5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

     5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.».

     2. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.».

     3. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».

     4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».

     5. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».

     6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «I soggetti con i quali è consentita la stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

 

     Art. 2. Erogazione delle rendite

     1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.».

 

     Art. 3. Banca depositaria

     1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.

     3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.».

 

     Art. 4. Mezzi patrimoniali

     1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

     2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

     3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.».

 

     Art. 5. Attività transfrontaliera

     1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonchè quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

     2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.

     3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

     4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.

     5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

     6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonchè le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

     7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.

     8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

     9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.

     10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinchè il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.

     11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

     12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.

Art. 15-ter (Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

     2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonchè all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.

     3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

     4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

     5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

     6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.

     7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

     8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

     9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinchè la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinchè il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

Art. 15-quater (Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti). - 1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.

     2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonchè a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.

Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti). - 1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».

     2. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e del Ministro dell'economia e delle finanze,».

 

     Art. 6. Sanzioni penali e amministrative

     1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 19-bis (Abusiva attività di forma pensionistica). - 1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Art. 19-ter (False informazioni). - 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

     2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:

     a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

     b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonchè in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

     c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

     d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.

     4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».

     2. All'articolo 19, comma 4, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.».

 

     Art. 7. Abrogazioni

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

     a) l'articolo 4, comma 4;

     b) l'articolo 5, commi 9, 10, 11, e 12;

     c) l'articolo 6, commi 4 e 11.

     2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono soppresse.

 

     Art. 8. Oneri per la finanza pubblica

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.