§ 77.6.9c - Legge 26 febbraio 1964, n. 67.
Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/02/1964
Numero:67


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente


§ 77.6.9c - Legge 26 febbraio 1964, n. 67.

Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

(G.U. 10 marzo 1964, n. 62).

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

     "Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo art. 13".

     Il primo comma dell'art. 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

     "Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva".

     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389.