§ 77.5.29 – D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 689.
Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:29/07/1947
Numero:689


Sommario
Art. 1.      E' costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di solidarietà sociale" per procedere alla corresponsione di un assegno temporaneo di [...]
Art. 2.      Ai titolari di due o più pensioni fra quelle indicate nel presente decreto non può essere corrisposto che un solo assegno
Art. 3.      La misura mensile dell'assegno è fissata come segue
Art. 4.      All'onere derivante dalla corresponsione degli assegni previsti dal presente decreto si provvede con un contributo straordinario dei lavoratori soggetti [...]
Art. 5.      Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8% della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4% della [...]
Art. 6.      Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo
Art. 7.      Il pagamento degli assegni contemplati dal presente decreto decorre dal 1° luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori [...]
Art. 8.      Il "Fondo di solidarietà sociale" è gestito dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi [...]
Art. 10.      Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai titolari di pensioni a carico del "Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto", [...]
Art. 11.      L'assegno di cui al presente decreto non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono [...]
Art. 12.      Sono applicabili per le prestazioni e per i contributi previsti dal presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 19 20 e 21 del decreto legislativo [...]


§ 77.5.29 – D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 689. [1]

Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(G.U. 1 agosto 1947, n. 174).

 

     Art. 1.

     E' costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di solidarietà sociale" per procedere alla corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie, ed in base ad altre forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta, nonchè ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa.

     L'assegno di cui al precedente comma non è dovuto ai titolari di rendite vitalizie immediate e ai titolari di pensioni derivanti da assicurazioni popolari.

 

          Art. 2.

     Ai titolari di due o più pensioni fra quelle indicate nel presente decreto non può essere corrisposto che un solo assegno.

 

          Art. 3.

     La misura mensile dell'assegno è fissata come segue:

     a) per i pensionati di vecchiaia di età inferiore ai 65 anni, L. 800;

     b) per i pensionati di invalidità di età inferiore ai 65 anni, e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione in seguito a morte di assicurato o pensionato, L. 1500;

     c) per i pensionati di vecchiaia e di invalidità di età superiore ai 65 anni, L. 2400.

     Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera c) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

     L'assegno temporaneo di contingenza assorbe l'integrazione concessa a carico dello Stato, ai sensi del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, che, pertanto, è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1947.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dalla corresponsione degli assegni previsti dal presente decreto si provvede con un contributo straordinario dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle norme di assicurazione sostitutive di essa, con un contributo dei rispettivi datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

     L'onere di cui sopra è annualmente determinato sulla base del numero medio delle pensioni in corso di godimento nell'anno in ciascuno dei tre gruppi di pensionati di cui all'art. 3 e delle corrispondenti misure degli assegni. Esso è posto per metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato.

     Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sulle retribuzioni, determinato col sistema della ripartizione, ed è riscosso nei modi e colla procedura stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi alle pensioni.

     Il contributo dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio in base alle risultanze del rendiconto del "Fondo" di cui all'art. 1.

     Nel determinare l'onere dei lavoratori e dei datori di lavoro, è tenuto conto degli eventuali avanzi o disavanzi verificatisi negli esercizi precedenti per effetto di inesatte previsioni della massa delle retribuzioni soggette a contribuzione e del numero delle pensioni fruenti dell'assegno. Degli avanzi o disavanzi derivanti dalla previsione del numero delle pensioni è tenuto conto anche nel determinare la misura del concorso dello Stato.

 

          Art. 5.

     Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8% della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4% della retribuzione stessa.

     Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, i contributi per l'anno 1947 sono stabiliti nelle misure seguenti:

     a) per giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datore di lavoro L. 9; lavoratori L. 4,50;

     b) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 4,50; lavoratori L. 2,25.

     I contributi di cui al comma precedente sono accertati, riscossi e ripartiti unitamente a quelli supplementari per gli assegni familiari in agricoltura relativi all'anno 1947 e con la procedura e le modalità per essi previste.

     Per gli anni successivi le percentuali di contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè i contributi per giornate di lavoro nel settore dell'agricoltura, saranno determinati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto di cui al comma precedente, che determina le misure dei contributi, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà pubblicato il decreto stesso, a corrispondere i contributi nella misura fissata per l'anno precedente.

 

          Art. 6.

     Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

     Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

 

          Art. 7.

     Il pagamento degli assegni contemplati dal presente decreto decorre dal 1° luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori decorrerà dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

     Nel settore agricolo i contributi per l'anno 1947 sono calcolati per ciascuna azienda sulla metà delle giornate accertate agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per lo stesso anno.

 

          Art. 8.

     Il "Fondo di solidarietà sociale" è gestito dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi posti a carico dello Stato occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

     Per l'esercizio 1947-1948 la somma a carico dello Stato è stabilita in via presuntiva in L. 7 miliardi e 260 milioni.

 

          Art. 10.

     Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai titolari di pensioni a carico del "Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto", istituito con il decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311. I titolari delle pensioni predette non hanno diritto all'assegno medesimo nel caso che fruiscano di altre pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 11.

     L'assegno di cui al presente decreto non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

     Pertanto il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione - e fino alla concorrenza di essa - l'importo dell'assegno previsto all'art. 3 e corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e di versarlo all'Istituto stesso, che lo accrediterà al "Fondo di solidarietà sociale".

     Per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le penalità previste al comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945 n. 177.

 

          Art. 12.

     Sono applicabili per le prestazioni e per i contributi previsti dal presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 19 20 e 21 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1965, n. 177, nonchè le altre disposizioni del decreto predetto, in quanto occorra e siano compatibili col presente decreto.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 20 aprile 1952, n. 413.