Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 30/03/1961 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito [...] |
Art. 2. Le entrate di cui all'art. 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.4.40 - Legge 30 marzo 1961, n. 254.
Disposizioni a favore del Fondo di presidenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
(G.U. 21 aprile 1961, n. 99)
Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:
a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A, titolo II, allegata alla
b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla
c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla
Le entrate di cui all'art. 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.