§ 77.2.36 - D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.
Approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con decreto legislativo 20 marzo 1956, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:21/07/1960
Numero:1169


Sommario
Art. 1.      Per silice libera, o biossido di silice allo stato libero, di cui all'art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intende [...]
Art. 2.      Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta [...]
Art. 3.      La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma del [...]
Art. 4.      La visita medica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.
Art. 5.      Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro [...]
Art. 6.      I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello allegato A.
Art. 7.      Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi di qualunque grado, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma [...]
Art. 8.      Su istanza del lavoratore che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, il datore di lavoro deve rilasciare [...]
Art. 9.      Il lavoratore che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, deve indicare il nome del medico di sua fiducia che lo [...]
Art. 10.      Il Collegio medico entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'Ispettorato del lavoro che provvederà a notificare alle parti, restituendo ad esse i documenti [...]
Art. 11.      L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo [...]
Art. 12.      La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 66 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 17 agosto 1935, n. [...]
Art. 13.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui [...]
Art. 14.      La misura del compenso spettante ai componenti del Collegio di cui al sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, è fissata in lire 1500 per il presidente e lire 1000 [...]
Art. 15.      Le prestazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare.
Art. 16.      Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro [...]
Art. 17.      In conformità di quanto previsto dall'art. 9 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto alla denuncia delle [...]


§ 77.2.36 - D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.

Approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la l'asbestosi

(G.U. 26 ottobre 1960, n. 263)

 

     Art. 1.

     Per silice libera, o biossido di silice allo stato libero, di cui all'art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in percentuale tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.

     Per quanto concerne le lavorazioni previste dalla lettera f) della predetta tabella l'obbligo dell'assicurazione sorge per le singole aziende nelle quali sia accertata attraverso indagini tecniche o rilievi clinici eseguiti, secondo le rispettive competenze istituzionali e territoriali, da tecnici dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario, la effettiva esposizione ad inalazioni di polveri di silice libera in condizioni tali da determinare il rischio.

     I rilievi clinici di cui al comma precedente sono quelli effettuati in occasione degli ordinari accertamenti sanitari o su richiesta dell'Ispettorato del lavoro.

 

          Art. 2.

     Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.

     Il datore di lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purchè questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui al successivo art. 6. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.

     Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita, ai sensi del comma secondo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, non oltre un anno dalla data della presente visita.

 

          Art. 3.

     La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma del successivo art. 5, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.

 

          Art. 4.

     La visita medica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.

     L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purchè lo schermogramma non abbia formato inferiore a mm. 70 x 70.

     Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto sopracitato, deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.

     Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma.

     In ogni schermogramma o radiogramma è indicato, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.

 

          Art. 5.

     Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro competente, il quale decide previo accertamento della adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, su parere del proprio Servizio medico.

     Gli enti che, oltre l'E.N.P.I., intendano operare in tutto il territorio nazionale debbono essere invece autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere dell'Ispettorato medico centrale.

 

          Art. 6.

     I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello allegato A.

     Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, conforme al modello allegato B.

     Nel caso che il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello allegato C contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del sopra richiamato art. 2.

     L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.

     La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonchè i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato, ed a conservare i documenti originali unitamente al registro di cui all'art. 4 nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonchè a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.

 

          Art. 7.

     Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi di qualunque grado, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro, entro cinque giorni dal ricevimento.

 

          Art. 8.

     Su istanza del lavoratore che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento della istanza medesima copia della scheda di cui all'art. 6, primo comma delle presenti norme.

 

          Art. 9.

     Il lavoratore che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, deve indicare il nome del medico di sua fiducia che lo rappresenterà nel Collegio.

     L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del Collegio, dandone avviso al datore di lavoro che dovrà designare il proprio rappresentante sanitario nel Collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell'art. 6 delle presenti norme e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.

 

          Art. 10.

     Il Collegio medico entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'Ispettorato del lavoro che provvederà a notificare alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del Collegio sulla scheda di cui al precedente art. 6, comma primo.

 

          Art. 11.

     L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n 648, siano eseguite, da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.

 

          Art. 12.

     La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 66 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, è estesa agli accertamenti disposti dal decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, e dalle presenti norme.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, ed al presente regolamento, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.

 

          Art. 14.

     La misura del compenso spettante ai componenti del Collegio di cui al sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, è fissata in lire 1500 per il presidente e lire 1000 per ognuno dei due componenti il Collegio medesimo.

 

          Art. 15.

     Le prestazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare.

 

          Art. 16.

     Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di novanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella annessa al decreto legislativo sopra citato o se sia disoccupato.

     La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione deve essere accompagnata:

     a) nel caso che l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;

     b) nel caso che l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.

 

          Art. 17.

     In conformità di quanto previsto dall'art. 9 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

     Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'Istituto assicuratore sospende anche l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche disposte dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con il decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648.

     Il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospende l'esecuzione delle suddette visite mediche preventive e periodiche, salvo che il Ministero stesso non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione della esecuzione stessa.

     L'azione avanti l'Autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti comma.

 

 

     ALLEGATO A

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     (Omissis)

 

     ALLEGATO C

     (Omissis)