Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 11/08/1991 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. Sistema nazionale di taratura. |
Art. 2. Istituti metrologici primari. |
Art. 3. Campioni nazionali. |
Art. 4. Centri di taratura. |
Art. 5. Comitato centrale metrico. |
Art. 6. Compiti del Comitato centrale metrico. |
§ 75.1.35 - L. 11 agosto 1991, n. 273.
Istituzione del sistema nazionale di taratura.
(G.U. 26 agosto 1991, n. 199).
Art. 1. Sistema nazionale di taratura.
1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.
Art. 2. Istituti metrologici primari.
1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.
4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.
Art. 3. Campioni nazionali.
1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al
2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.
3. La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Art. 4. Centri di taratura.
1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.
Art. 5. Comitato centrale metrico.
1. Il secondo comma dell'art. 7 del
"Il Comitato centrale metrico è composto:
a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;
e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Comitato è nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente".
Art. 6. Compiti del Comitato centrale metrico.
1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 del
"Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".