§ 75.1.48 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 874.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:10/09/1982
Numero:874


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo
Art. 2.      Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee [...]
Art. 3.      Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al [...]
Art. 4.      L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56 °C è consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.48 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 874. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole.

(G.U. 29 novembre 1982, n. 328).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo.

 

          Art. 2.

     Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/316 per quanto applicabile.

     Il controllo (CEE) dei predetti strumenti comprende l'approvazione (CEE) del modello e la verificazione prima (CEE), ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.

 

          Art. 4.

     L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56 °C è consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di imposte di fabbricazione, di diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine, fino alla data del 31 dicembre 1984.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46, fatto salvo quanto ivi previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015.