Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 10/09/1982 |
Numero: | 874 |
Sommario |
Art. 1. Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo |
Art. 2. Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee [...] |
Art. 3. Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al [...] |
Art. 4. L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56 °C è consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 75.1.48 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 874. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole.
(G.U. 29 novembre 1982, n. 328).
Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo.
Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/316 per quanto applicabile.
Il controllo (CEE) dei predetti strumenti comprende l'approvazione (CEE) del modello e la verificazione prima (CEE), ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto.
Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.
L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56 °C è consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di imposte di fabbricazione, di diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine, fino alla data del 31 dicembre 1984.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 1 del