§ 75.1.45 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:23/08/1982
Numero:854


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo [...]
Art. 2.      Ai contatori di acqua fredda di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità [...]
Art. 3.      Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.45 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.

(G.U. 19 novembre 1982, n. 319, S.O.).

 

     Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, escluso ogni altro liquido, comprendenti un dispositivo indicatore azionato dal dispositivo di misurazione.

     L'acqua è considerata "fredda" quando la sua temperatura è compresa fra 0 °C e 30 °C.

 

          Art. 2.

     Ai contatori di acqua fredda di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/316, per quanto applicabile.

     Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nel presente decreto e nel suo allegato I.

 

          Art. 3.

     Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 e dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46, fatto salvo quanto ivi previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015.