Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 23/08/1982 |
Numero: | 854 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo [...] |
Art. 2. Ai contatori di acqua fredda di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità [...] |
Art. 3. Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 75.1.45 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.
(G.U. 19 novembre 1982, n. 319, S.O.).
Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, escluso ogni altro liquido, comprendenti un dispositivo indicatore azionato dal dispositivo di misurazione.
L'acqua è considerata "fredda" quando la sua temperatura è compresa fra 0 °C e 30 °C.
Ai contatori di acqua fredda di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/316, per quanto applicabile.
Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nel presente decreto e nel suo allegato I.
Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 21 del