Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 799 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto. |
Art. 2. Lo strumento campione comunitario di cui al punto 2 dell'art. 1 è depositato presso il servizio metrico della Repubblica federale di Germania |
Art. 3. La denominazione "peso ettolitrico CEE" può essere utilizzata in commercio solo per caratterizzare i cereali che sono stati misurati con strumenti che possiedono i requisiti prescritti dal [...] |
Art. 4. Per la determinazione del peso ettolitrico CEE dei cereali devono essere utilizzati in commercio strumenti di misura sottoposti al controllo CEE, muniti dei relativi marchi e contrassegni CEE. A [...] |
Art. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.000.000 a L. 3.000.000 |
Art. 6. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 75.1.38 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 799. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.
(G.U. 3 novembre 1982, n. 302, S.O.).
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto.
1. Per "peso ettolitrico CEE" di un dato cereale si intende una caratteristica specifica dello stesso cereale definita dal rapporto tra la sua massa espressa in chilogrammi ed il suo volume espresso in ettolitri, ottenuto effettuando la misurazione con uno strumento e secondo un metodo conformi al presente decreto.
2. Per "peso ettolitrico CEE di riferimento" si intende il peso ettolitrico CEE ottenuto effettuando la misurazione con uno strumento campione, comunitario o di uno Stato membro della CEE, costruito ed impiegato in conformità di quanto stabilito ai capitoli I e II dell'allegato I al presente decreto.
2.1. Il peso ettolitrico CEE di riferimento si esprime in chilogrammi per ettolitro, con due decimali.
Lo strumento campione comunitario di cui al punto 2 dell'art. 1 è depositato presso il servizio metrico della Repubblica federale di Germania.
La verifica e la taratura dello strumento campione nazionale è effettuata almeno ogni dieci anni, in conformità delle prescrizioni dell'allegato I, procedendo ad un confronto con lo strumento campione comunitario mediante uno strumento campione trasportabile dello stesso tipo.
Gli strumenti campione trasportabili sono privi del dispositivo di pesatura e sono identici, nelle rimanenti caratteristiche, agli strumenti campione comunitario e degli Stati membri della CEE.
La denominazione "peso ettolitrico CEE" può essere utilizzata in commercio solo per caratterizzare i cereali che sono stati misurati con strumenti che possiedono i requisiti prescritti dal presente decreto.
Per il commercio dei cereali tra gli Stati membri della CEE, la caratteristica designata con il termine "peso ettolitrico" può essere esclusivamente "il peso ettolitrico CEE" di cui al punto 1 dell'art. 1.
Per la determinazione del peso ettolitrico CEE dei cereali devono essere utilizzati in commercio strumenti di misura sottoposti al controllo CEE, muniti dei relativi marchi e contrassegni CEE. A tali strumenti si applica la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316.
Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, da attuare secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto sopracitato, integrato dalle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.
Il certificato di approvazione CEE del modello fissa, insieme alle caratteristiche costruttive, anche le modalità di utilizzazione.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.000.000 a L. 3.000.000.
La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla
E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 1 del