Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 736 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto |
Art. 2. Ai contatori volumetrici di liquidi, descritti al capitolo I dell'allegato, ove sottoposti al controllo C.E.E., si applica la disciplina stabilita al decreto che attua [...] |
Art. 3. Nella verificazione prima dei complessi di misurazione, in cui sono incorporati contatori volumetrici di liquidi muniti dei marchi e dei contrassegni C.E.E., si [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 75.1.35 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 736. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/319 relativa ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.
(G.U. 13 ottobre 1982, n. 282).
Ai sensi e per gli effetti del presente decreto:
per misuratori o contatori volumetrici di liquidi si intendono gli strumenti destinati alla misura di volumi di liquidi diversi dall'acqua, nei quali il liquido provoca il movimento delle pareti mobili delle camere misuratrici, permettendo di misurarne volumi qualsiasi. Essi sono composti di un dispositivo misuratore e di un dispositivo indicatore;
per complesso di misurazione di liquidi si intende uno strumento di misura comprendente, oltre al contatore volumetrico e ai dispositivi accessori che possono essergli associati, tutti i dispositivi necessari ad assicurare una misurazione corretta e, qualora esistano, i dispositivi che vengono aggiunti segnatamente per facilitare le operazioni.
Ai contatori volumetrici di liquidi, descritti al capitolo I dell'allegato, ove sottoposti al controllo C.E.E., si applica la disciplina stabilita al decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 71/316.
Il controllo C.E.E. dei predetti strumenti comprende l'approvazione C.E.E. del modello e la verificazione prima C.E.E. ed è effettuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto.
Nella verificazione prima dei complessi di misurazione, in cui sono incorporati contatori volumetrici di liquidi muniti dei marchi e dei contrassegni C.E.E., si tollerano gli errori massimi di cui al capitolo II dell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 21 del