Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 14/02/1951 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo [...] |
Art. 2. L'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente |
§ 75.1.a - Legge 14 febbraio 1951, n. 73.
Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.
(G.U. 28 febbraio 1951, n. 49).
L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con
"E' punito:
1) con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;
2) con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:
a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;
b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;
3) con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;
4) con l'ammenda da lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.
"L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione di giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse il rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile".
L'art. 5 del
"Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con
Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente".