§ 75.1.10 - D.Lgs.C.P.S. 30 novembre 1946, n. 490.
Modificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:30/11/1946
Numero:490


Sommario
Art. 1.      I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 100% a [...]
Art. 2.      I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla [...]
Art. 3.      I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo
Art. 4. 
Art. 5.      I due diritti fissi di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 200% con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.10 - D.Lgs.C.P.S. 30 novembre 1946, n. 490. [1]

Modificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

(G.U. 8 gennaio 1947, n. 5).

 

     Art. 1.

     I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 100% a decorrere dal biennio 1945-46, sono, a decorrere dal biennio 1947-48, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per l'industria e per il commercio e per le finanze.

 

          Art. 2.

     I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella predetta, all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

     Essi, però, sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     I due diritti fissi di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 200% con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181, sono, a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, fissati in L. 1500 ciascuno.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni

(Omissis)


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 796.