Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 10/02/1982 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. unico. Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte [...] |
§ 74.2.16 – L. 10 febbraio 1982, n. 34.
Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.
(G.U. 13 febbraio 1982, n. 43).
Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'art. 17 della
L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.