§ 71.3.149 - Legge 25 ottobre 1982, n. 795.
Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:25/10/1982
Numero:795


Sommario
Art. 1.      L'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per [...]


§ 71.3.149 - Legge 25 ottobre 1982, n. 795.

Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.

(G.U. 3 novembre 1982, n. 302).

 

     Art. 1.

     L'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

     "Art. 36. Indennità per i giudici popolari. Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

     L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.

     Ai giudici popolari che presentino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

     Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

     Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione".

 

          Art. 2. [1]

     1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità previste dall'art. 36, commi 1, 2 e 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente.

 

          Art. 3.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.