Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 25/10/1982 |
Numero: | 795 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal [...] |
Art. 2. |
Art. 3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per [...] |
§ 71.3.149 - Legge 25 ottobre 1982, n. 795.
Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.
(G.U. 3 novembre 1982, n. 302).
L'art. 36 della
"Art. 36. Indennità per i giudici popolari. Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.
Ai giudici popolari che presentino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 3 della
1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità previste dall'art. 36, commi 1, 2 e 6 della
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 13 del