§ 71.3.128 - Legge 12 luglio 1975, n. 322.
Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:12/07/1975
Numero:322


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito [...]
Art. 2.      All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente articolo:
Art. 4.      L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono [...]
Art. 6.      Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente titolo:
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: "lire trenta", "lire ventisei" e "lire centosessanta", sono sostituite le parole: "lire cento", "lire [...]
Art. 9.      L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in [...]
Art. 11.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo per le spese di ufficio di cui all'art. 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 71.3.128 - Legge 12 luglio 1975, n. 322.

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

(G.U. 1 agosto 1975, n. 204).

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato".

 

          Art. 2.

     All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è aggiunto il seguente comma:

     "Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione".

 

          Art. 3.

     Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente articolo:

     "Art. 160-bis. - Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".

     L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera".

 

          Art. 4.

     L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

     "Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro".

 

          Art. 5.

     Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anziché sotto il titolo quarto.

 

          Art. 6.

     Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente titolo:

     Titolo IV

     ORGANICO ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI

     Capo I

     ORGANICO E ATTRIBUZIONI

Art. 172. - L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

     L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

     Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purché il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

     I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.

Art. 173. - I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'art. 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

     Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

     Capo II

     NOMINA, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

Art. 174. - Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.

     Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'art. 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

Art. 175. - L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.

     Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

     Capo III

     STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 176. - Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'art. 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.

     Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

Art. 177. - La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'art. 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

     Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.

Art. 178. - Al coadiutore che, con la percezione dei diritti di cui all'articolo precedente, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di "coadiutore", compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo può essere progressivamente elevato secondo l'ammontare dello stipendio spettante allo stesso impiegato al maturare delle anzianità di servizio.

     La liquidazione, il controllo delle indennità e il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171 in quanto applicabili.

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".

 

          Art. 8.

     Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: "lire trenta", "lire ventisei" e "lire centosessanta", sono sostituite le parole: "lire cento", "lire cinquanta" e "lire trecento".

     Negli articoli 126, 128, 129, 131 e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: "cinquantacinque", "centocinque", "duecentosessanta", "seicentocinquanta", "millequaranta" "cinquantacinque" e "trecentonovanta" sono sostituite le seguenti: "duecento", "trecento", "cinquecento", "mille", "duemila" "duecento", "mille".

 

          Art. 9.

     L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

     "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro e in ogni caso non inferiore a lire trecento.

     L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

     Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349".

 

          Art. 10.

     Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per i limiti di età.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo per le spese di ufficio di cui all'art. 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.